Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2022, n. 37974
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 580-2021 proposto da: M A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONAE PREVIDENZA SOCIAE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto Disconoscimento lavoro agricolo Elenchi trimestrali di variazione Art. 38, co. 7,DL nr. 98 del R.G.N. 580/2021 Cron. Rep. Ud. 09/11/2022 PU
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati L M, A S, ANTONIETTA CORETTI, C D'AOISIO, EMANUELE DE ROSE;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 119/2020 della CORTE D'APPELLO di SAERNO, depositata il 01/06/2020 R.G.N. 926/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di A M volta all’accertamento di un rapporto di lavoro agricolo, per 151 giornate, nel 2007, per intervenuta decadenza della domanda giudiziale.
2. R iteneva la Corte che l’appellante fosse decaduto dall’azione ai sensi dell’art.22 d. l. nr.7 del 19 70, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet ai sensi dell’art.38, co.7,d.l. n r . 98 del 20 11 e in tal modo notificato al lavoratore.
3. In particola re, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anniprecedenti al 2011. 4. Nello specifico, il ricorso giudiziale era stato depositato il 31.07.2017 e, dunque, tardivamente poiché la variazione, avvenuta con il secondo elenco del 2013, era stata pubblicata il 15 settembre 2013. 5. Per la Corte territoriale la «circostanza ( id est : l a circostanza relativa alla pubblicazione della variazione de qua) risultava sufficientemente provata dal dettaglio della pratica esibita in primo grado dall’INPS […] non tempestivamente e sufficientemente contestata».
6. Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificatogli.
7. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi delD.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co mma 8 - bis , convertito dallaL. 18 dicembre 2020, n. 176 .
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi delD.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art.23, comma 8 - bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
9. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art 112 cod.proc.civ. per omessa valutazione della contraria eccezione di infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps ai sensi dell'art. 22, primo comma, DL nr. 7 del 1970, nonché la violazione dell'art. 115, primo comma, cod.civ., per avere il giudice del gravame erroneamente valutato le prove documentali versate in atti dall'ente previdenziale al fine di provare l'asserita pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione dell’anno 2013. 10.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod.proc.civ., per avere il giudice del gravame inesattamente percepito il contenuto della prova documentale versata in atti, rappresentata dalla «videata dei terminali INPS». 11.I due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per connessione delle questioni poste. 12.Essi, nel complesso, vanno respinti. 13.In primo luogo, e in modo evidente, non ricorre la denunciata omissione di pronuncia che si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e/o dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto(v., in motivazione, ex plurimis , Cass. nr. 22204 del 2021). 14. Nel caso di specie, l a Corte territoriale ha, in vece , statuito in merito all'eccezione di decadenza e giudicato la stessa infondata. Può, dunque, discutersi di condivisibilità o meno della conclusione ma non di un vizio della sentenza impugnata nei termini in cui è prospettato. 15.Per il resto, è sufficiente osservare come le censure omettano di considerare che il convincimento giudiziale poggia sulla ritenuta non contestazione dei dati che emergono dai documenti prodotti dall’INPS. 16.I rilievi non censurano specificamente l’indicato passaggio motivazionale e, come tali, sono inammissibili, perché privi di riferibilità al decisum. 17.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito della Corte di legittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione ed il giudiziosi svolge entro detti limiti, chenon consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. 18.I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONAE PREVIDENZA SOCIAE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto Disconoscimento lavoro agricolo Elenchi trimestrali di variazione Art. 38, co. 7,DL nr. 98 del R.G.N. 580/2021 Cron. Rep. Ud. 09/11/2022 PU
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati L M, A S, ANTONIETTA CORETTI, C D'AOISIO, EMANUELE DE ROSE;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 119/2020 della CORTE D'APPELLO di SAERNO, depositata il 01/06/2020 R.G.N. 926/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di A M volta all’accertamento di un rapporto di lavoro agricolo, per 151 giornate, nel 2007, per intervenuta decadenza della domanda giudiziale.
2. R iteneva la Corte che l’appellante fosse decaduto dall’azione ai sensi dell’art.22 d. l. nr.7 del 19 70, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet ai sensi dell’art.38, co.7,d.l. n r . 98 del 20 11 e in tal modo notificato al lavoratore.
3. In particola re, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anniprecedenti al 2011. 4. Nello specifico, il ricorso giudiziale era stato depositato il 31.07.2017 e, dunque, tardivamente poiché la variazione, avvenuta con il secondo elenco del 2013, era stata pubblicata il 15 settembre 2013. 5. Per la Corte territoriale la «circostanza ( id est : l a circostanza relativa alla pubblicazione della variazione de qua) risultava sufficientemente provata dal dettaglio della pratica esibita in primo grado dall’INPS […] non tempestivamente e sufficientemente contestata».
6. Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificatogli.
7. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi delD.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co mma 8 - bis , convertito dallaL. 18 dicembre 2020, n. 176 .
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi delD.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art.23, comma 8 - bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
9. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art 112 cod.proc.civ. per omessa valutazione della contraria eccezione di infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps ai sensi dell'art. 22, primo comma, DL nr. 7 del 1970, nonché la violazione dell'art. 115, primo comma, cod.civ., per avere il giudice del gravame erroneamente valutato le prove documentali versate in atti dall'ente previdenziale al fine di provare l'asserita pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione dell’anno 2013. 10.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod.proc.civ., per avere il giudice del gravame inesattamente percepito il contenuto della prova documentale versata in atti, rappresentata dalla «videata dei terminali INPS». 11.I due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per connessione delle questioni poste. 12.Essi, nel complesso, vanno respinti. 13.In primo luogo, e in modo evidente, non ricorre la denunciata omissione di pronuncia che si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e/o dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto(v., in motivazione, ex plurimis , Cass. nr. 22204 del 2021). 14. Nel caso di specie, l a Corte territoriale ha, in vece , statuito in merito all'eccezione di decadenza e giudicato la stessa infondata. Può, dunque, discutersi di condivisibilità o meno della conclusione ma non di un vizio della sentenza impugnata nei termini in cui è prospettato. 15.Per il resto, è sufficiente osservare come le censure omettano di considerare che il convincimento giudiziale poggia sulla ritenuta non contestazione dei dati che emergono dai documenti prodotti dall’INPS. 16.I rilievi non censurano specificamente l’indicato passaggio motivazionale e, come tali, sono inammissibili, perché privi di riferibilità al decisum. 17.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito della Corte di legittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione ed il giudiziosi svolge entro detti limiti, chenon consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. 18.I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel
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