Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 24/06/2020, n. 12448
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29260-2018 proposto da: MOSCATIELLO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;- ricorrente -contro COMUNE DI B, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;- con troricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata - avverso la sentenza n. 1474/2018 del TRIBUNALE di B, depositata il 04/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. C B M. RITENUTO CHE 1. Con sentenza n. 6163/2011 il Giudice di pace di Bari respingeva l'opposizione di N M avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 014 2011 00382949680, emessa da Equitalia a seguito di mancato pagamento di un verbale di accertamento di contestazione della Polizia Municipale di Bari per violazione del codice della strada. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Bari, lamentando il fatto che il Giudice di pace si fosse pronunciato nel merito dell'opposizione anziché dichiarare la stessa inammissibile. M proponeva a sua volta appello incidentale, in particolare lamentando la mancata emissione di un'ordinanza-ingiunzione ex art. 204 codice della strada da parte del Prefetto.
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