Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/11/2019, n. 31140
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 20228-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale 2019 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 3113 ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA D'ALOISIO;
- ricorrenti -
contro
F F, in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO l, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M N Z;
- controricorrente -
nonchè
contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 330/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 1198/2013;
R.G.20228/2015
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che, decidendo sui giudizi riuniti, di accertamento negativo e opposizione a ruolo e a cartella esattoriale, ha accolto le opposizioni annullando la cartella opposta per differenziale contributivo e somme aggiuntive pretesi dall'INPS, per il biennio 2004-2005, in favore dei lavoratori agricoli dipendenti• dell'attuale intimato;
2. per la Corte territoriale l'obbligazione contributiva era stata correttamente adempiuta, assumendo come base di calcolo le retribuzioni indicate nell'accordo di riallineamento, previsto e disciplinato nell'art.19 del contratto provinciale di lavoro del 20 settembre 2004, contratto, al quale aveva aderito anche l'attuale intimato, con il quale le parti sociali avevano legittimamente fruito, per una sola volta, della possibilità di variazione del programma di riallineamento contributivo stipulato il 18.12.2000;
3. avverso tale sentenza ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, Ferrara Francesco, ulteriormente illustrato con memoria;
4. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
5. con il motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione di plurime disposizioni di legge (art. 5, comma 5 del D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, art.20 d.lgs. n.375 del 1993, nel testo applicabile sostituito dall'art.
9-ter, terzo co., d.l. n.510 del 1996, conv., con modif., in I.n.608 del 1996), degli artt. 1362 ss. cod.civ. e 2697 cod.civ., con riferimento al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, sottoscritto il 20 settembre 2004, e assume la illegittimità/nullità del programma di adeguamento salariale previsto dal contratto provinciale di lavoro sul presupposto che il citato art. 5, comma 5 d.l. n. 510 avrebbe ammesso una sola variazione dei programmi di riallineamento contributivo, alle condizioni dettate dalla predetta disposizione, laddove, a fronte dell'affermazione della Corte di merito per cui si trattava, nella specie, di una prima variazione di programma di riallineamento, non era risultato allegato, e provato, l'inverarsi degli elementi strutturalmente necessari (temporali, oggettivi e soggettivi) per fruire dell'istituto della variazione del programma di riallineamento contributivo alla stregua del citato articolo 5, tenuto conto che il riallineamento contributivo, espunto dall'ordinamento dall'ottobre 2001, non poteva rivivere con l'accordo del 31 dicembre 2004 e tanto in
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale 2019 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 3113 ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA D'ALOISIO;
- ricorrenti -
contro
F F, in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO l, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M N Z;
- controricorrente -
nonchè
contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 330/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 1198/2013;
R.G.20228/2015
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che, decidendo sui giudizi riuniti, di accertamento negativo e opposizione a ruolo e a cartella esattoriale, ha accolto le opposizioni annullando la cartella opposta per differenziale contributivo e somme aggiuntive pretesi dall'INPS, per il biennio 2004-2005, in favore dei lavoratori agricoli dipendenti• dell'attuale intimato;
2. per la Corte territoriale l'obbligazione contributiva era stata correttamente adempiuta, assumendo come base di calcolo le retribuzioni indicate nell'accordo di riallineamento, previsto e disciplinato nell'art.19 del contratto provinciale di lavoro del 20 settembre 2004, contratto, al quale aveva aderito anche l'attuale intimato, con il quale le parti sociali avevano legittimamente fruito, per una sola volta, della possibilità di variazione del programma di riallineamento contributivo stipulato il 18.12.2000;
3. avverso tale sentenza ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, Ferrara Francesco, ulteriormente illustrato con memoria;
4. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
5. con il motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione di plurime disposizioni di legge (art. 5, comma 5 del D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, art.20 d.lgs. n.375 del 1993, nel testo applicabile sostituito dall'art.
9-ter, terzo co., d.l. n.510 del 1996, conv., con modif., in I.n.608 del 1996), degli artt. 1362 ss. cod.civ. e 2697 cod.civ., con riferimento al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, sottoscritto il 20 settembre 2004, e assume la illegittimità/nullità del programma di adeguamento salariale previsto dal contratto provinciale di lavoro sul presupposto che il citato art. 5, comma 5 d.l. n. 510 avrebbe ammesso una sola variazione dei programmi di riallineamento contributivo, alle condizioni dettate dalla predetta disposizione, laddove, a fronte dell'affermazione della Corte di merito per cui si trattava, nella specie, di una prima variazione di programma di riallineamento, non era risultato allegato, e provato, l'inverarsi degli elementi strutturalmente necessari (temporali, oggettivi e soggettivi) per fruire dell'istituto della variazione del programma di riallineamento contributivo alla stregua del citato articolo 5, tenuto conto che il riallineamento contributivo, espunto dall'ordinamento dall'ottobre 2001, non poteva rivivere con l'accordo del 31 dicembre 2004 e tanto in
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