Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22559
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIANDACA GAETANO nato a RIESI il 30/05/1967 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere P M;
lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art.23 dl. n. 137/2020 dal PG, V M, che ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 28 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto la richiesta di liberazione condizionale avanzata da G F in relazione alla pena dell'ergastolo decorrente dal 25/11/1999, determinata con provvedimento di cumulo della Procura di Genova emesso in data 28 novembre 2016. 1.1 Secondo il Tribunale il F, già ammesso al regime della semilibertà, pur avendo scontato il quantum di pena richiesto dalla legge e pur avendo riportato valutazioni positive in ordine al suo ravvedimento, al distacco da organizzazioni criminose, all'attività lavorativa e di volontariato svolta e alla generale buona condotta tenuta, non è meritevole del beneficio richiesto a causa del mancato assolvimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi. Il ravvedimento, infatti, non può essere «desunto esclusivamente da elementi psicologici e introspettivi ... ma deve essere dimostrato, invero, anche attraverso parametri oggettivi», tra cui l'adempimento di dette obbligazioni. Il F, invece, non si è attivato in alcun modo per provvedere al ristoro economico delle conseguenze dei propri reati, ed ha omesso di pagare anche le spese processuali, per somme rilevanti, superiori ad euro 130.000. Il totale disinteresse del condannato per le conseguenze economiche dei propri reati è indice di una revisione non ancora completa. Non è poi dimostrata una impossibilità del F ad adempiere, né le sue limitate capacità economiche giustificano il predetto disinteresse, svolgendo egli un'attività lavorativa a tempo parziale presso la pizzeria di cui è titolare la moglie, con un reddito ampiamente sufficiente per soddisfare le proprie necessità, non avendo egli neppure familiari a carico;
egli potrebbe altresì ampliare l'orario lavorativo, ottenendo così un reddito maggiore, tale da consentire il pagamento almeno parziale dei debiti conseguenti alle sue azioni criminose e ai processi subiti.
1.2 Oltre a ciò, secondo il Tribunale è di ostacolo alla concessione del beneficio anche la brevità del tempo trascorso dalla concessione della semilibertà, a cui il F è stato ammesso 111/02/2019. Nel rispetto del principio della «progressività del trattamento rieducativo», il periodo trascorso non è sufficiente per una completa osservazione del soggetto, soprattutto alla luce della gravità della pena a lui inflitta e della natura dei reati da lui commessi, comprendenti anche l'associazione per delinquere di stampo mafioso e un omicidio.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G F per mezzo del proprio difensore avv. Mauro Casu, articolando un unico motivo con il quale censura la inosservanza della legge penale in relazione all'art.176 cod. pen. Il Tribunale, pur prendendo atto delle numerose circostanze suscettibili di una positiva valorizzazione, ha ritenuto l'istante non ancora meritevole del beneficio richiesto per non essersi egli attivato per risarcire le persone offese del reato di omicidio, peraltro mai costituitesi parte civile, e per pagare le spese di giustizia gravanti su di lui, in quanto tali condotte sarebbero state indicatrici del sicuro ravvedimento imposto dall'art. 176 cod. pen. L'applicazione di questa norma è errata, nel caso concreto: i fatti di cui alla condanna del F risalgono al 1991 e durante il processo penale i
lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art.23 dl. n. 137/2020 dal PG, V M, che ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 28 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto la richiesta di liberazione condizionale avanzata da G F in relazione alla pena dell'ergastolo decorrente dal 25/11/1999, determinata con provvedimento di cumulo della Procura di Genova emesso in data 28 novembre 2016. 1.1 Secondo il Tribunale il F, già ammesso al regime della semilibertà, pur avendo scontato il quantum di pena richiesto dalla legge e pur avendo riportato valutazioni positive in ordine al suo ravvedimento, al distacco da organizzazioni criminose, all'attività lavorativa e di volontariato svolta e alla generale buona condotta tenuta, non è meritevole del beneficio richiesto a causa del mancato assolvimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi. Il ravvedimento, infatti, non può essere «desunto esclusivamente da elementi psicologici e introspettivi ... ma deve essere dimostrato, invero, anche attraverso parametri oggettivi», tra cui l'adempimento di dette obbligazioni. Il F, invece, non si è attivato in alcun modo per provvedere al ristoro economico delle conseguenze dei propri reati, ed ha omesso di pagare anche le spese processuali, per somme rilevanti, superiori ad euro 130.000. Il totale disinteresse del condannato per le conseguenze economiche dei propri reati è indice di una revisione non ancora completa. Non è poi dimostrata una impossibilità del F ad adempiere, né le sue limitate capacità economiche giustificano il predetto disinteresse, svolgendo egli un'attività lavorativa a tempo parziale presso la pizzeria di cui è titolare la moglie, con un reddito ampiamente sufficiente per soddisfare le proprie necessità, non avendo egli neppure familiari a carico;
egli potrebbe altresì ampliare l'orario lavorativo, ottenendo così un reddito maggiore, tale da consentire il pagamento almeno parziale dei debiti conseguenti alle sue azioni criminose e ai processi subiti.
1.2 Oltre a ciò, secondo il Tribunale è di ostacolo alla concessione del beneficio anche la brevità del tempo trascorso dalla concessione della semilibertà, a cui il F è stato ammesso 111/02/2019. Nel rispetto del principio della «progressività del trattamento rieducativo», il periodo trascorso non è sufficiente per una completa osservazione del soggetto, soprattutto alla luce della gravità della pena a lui inflitta e della natura dei reati da lui commessi, comprendenti anche l'associazione per delinquere di stampo mafioso e un omicidio.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G F per mezzo del proprio difensore avv. Mauro Casu, articolando un unico motivo con il quale censura la inosservanza della legge penale in relazione all'art.176 cod. pen. Il Tribunale, pur prendendo atto delle numerose circostanze suscettibili di una positiva valorizzazione, ha ritenuto l'istante non ancora meritevole del beneficio richiesto per non essersi egli attivato per risarcire le persone offese del reato di omicidio, peraltro mai costituitesi parte civile, e per pagare le spese di giustizia gravanti su di lui, in quanto tali condotte sarebbero state indicatrici del sicuro ravvedimento imposto dall'art. 176 cod. pen. L'applicazione di questa norma è errata, nel caso concreto: i fatti di cui alla condanna del F risalgono al 1991 e durante il processo penale i
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