Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2019, n. 17871

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2019, n. 17871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17871
Data del deposito : 30 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIULZI SARA nato a ROMA il 15/10/1975 avverso l'ordinanza del 18/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere L S;
sentite le conclusioni del

PG STEFANO TOCCI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore, avv. M B. Il difensore presente si riporta ai motivi e alla memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza del 18 dicembre 2018, ha accolto l'appello del pubblico ministero ed ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile in Roma, via Valmontone 45/47, di proprietà della Martina 2001 s.r.I., di cui è legale rappresentante S T, ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001;
ha ritenuto che i lavori fossero iniziati quando era già decorso un anno dal rilascio del permesso di costruire, con conseguente decadenza ex art. 15 d.P.R. 380/2001. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'inizio dei lavori a seguito della presentazione della d.i.a. per l'esecuzione delle opere in variazione di quelle assentite non avesse incidenza sul termine ex art. 15 d.P.R. 380/2001. 2. Il difensore di S T, quale indagata, ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18 dicembre 2018 del Tribunale del riesame di Roma deducendo i vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 324-bis cod. proc. pen., 13, 23, 31 e 32 d.P.R. 380/2001. Dopo aver riportato il contenuto della memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame, la ricorrente ha rilevato l'erroneità della decisione poiché la d.i.a. era stata presentata, ex art. 23 d.P.R. 380/2001, quale variante essenziale ed ai sensi della legge della regione Lazio sul cd. piano casa, in alternativa del permesso di costruire, e non ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 380/2001. Inoltre, il Tar Lazio, con la sentenza del 20 novembre 2018 allegata al ricorso, emessa proprio nell'ambito della vicenda amministrativa collegata al procedimento penale, ha annullato i provvedimenti amministrativi impugnati - l'annullamento della d.i.a. e l'ingiunzione alla demolizione - fondati sul presupposto della perdita di efficacia del permesso di costruire ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 380/2001. Per effetto della presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 6 della legge n. 21 del 2009 e dell'art. 23 d.P.R. 380/2001, ha affermato il Tar che: - il termine per l'inizio dei lavori connesso al permesso di costruire originario si è interrotto, trattandosi della realizzazione di un'opera sostanzialmente diversa da quella inizialmente assentita;
- il termine per l'inizio dei lavori è quello del trentesimo giorno successivo alla presentazione della d.i.a.;
- i lavori sono iniziati il 12 giugno 2017, quindi prima della scadenza del termine annuale che aveva iniziato a decorrere dal 6 ottobre 2016. Rileva la ricorrente che la d.i.a. ex art. 23 d.P.R. 380/2001 costituisce un autonomo titolo edilizio;
che la giurisprudenza del consiglio di Stato citata dal Tribunale del riesame si riferisce alla variazione ex art. 22 d.P.R. 380/2001, e non ai titoli abilitativi ex art. 23 d.P.R. 380/2001;
che l'autonomia del nuovo titolo ex art. 23 d.P.R. 380/2001 è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione, con le sentenze citate nel ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame non avrebbe preso in esame le argomentazioni difensive. È stata poi depositata una memoria a sostegno del ricorso con documentazione allegata.
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