Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2022, n. 38989
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Sul provvedimento
Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FO, nato a [...], il [...] ;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di: PU IZ, nato a [...], il [...];
MP BA, nata a [...], il [...];
RÙ ON, nato a [...], il [...];
AU AN AN, nata a [...], il [...] ;
LA ED IR, nato a [...], il [...] ;
PO NI, nato a [...], il [...] ;
avverso la sentenza del 11/11/2020 del Giudice di pace di Ca gliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli ;udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo ;
udito per gli imputati AU, LA, RÙ, LA e PU l'avv. Felice Ancora, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste PU IZ, MP BA, RÙ ON, AU AN AN, LA ED IR e PO NI per il reato di diffamazione ai danni di LA FO, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati PU, MP, RÙ, AU e PO ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa.
2. Avverso la sentenza ricorre il LA articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla scelta della formula assolutoria