Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2022, n. 38989
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L A, nato a Taranto, il 2/8/1965 ;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di: P M, nato a Cagliari, il 18/8/1960;
L R, nata a Cagliari, il 13/3/1959;
O A, nato a Cagliari, il 16/1/1962;
C E S, nata a S. Antioco, il 5/6/1958 ;
M M K, nato a Beirut (Libano), il 18/7/1956 ;
P V, nato a Nurallao, il 26/5/1962 ;
avverso la sentenza del 11/11/2020 del Giudice di pace di Ca gliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P ;udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. O M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo ;
udito per gli imputati C, L, O, P e P l'avv. F A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste P M, L R, O A, C E S, M M K e P V per il reato di diffamazione ai danni di L A, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati P, L, O, C e P ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa.
2. Avverso la sentenza ricorre il L articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla scelta della formula assolutoria operata dal
quale parte civile nel procedimento nei confronti di: P M, nato a Cagliari, il 18/8/1960;
L R, nata a Cagliari, il 13/3/1959;
O A, nato a Cagliari, il 16/1/1962;
C E S, nata a S. Antioco, il 5/6/1958 ;
M M K, nato a Beirut (Libano), il 18/7/1956 ;
P V, nato a Nurallao, il 26/5/1962 ;
avverso la sentenza del 11/11/2020 del Giudice di pace di Ca gliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P ;udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. O M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo ;
udito per gli imputati C, L, O, P e P l'avv. F A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste P M, L R, O A, C E S, M M K e P V per il reato di diffamazione ai danni di L A, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati P, L, O, C e P ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa.
2. Avverso la sentenza ricorre il L articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla scelta della formula assolutoria operata dal
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