Cass. pen., sez. V trib., sentenza 14/10/2022, n. 38989

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 14/10/2022, n. 38989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38989
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L A, nato a Taranto, il 2/8/1965 ;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di: P M, nato a Cagliari, il 18/8/1960;
L R, nata a Cagliari, il 13/3/1959;
O A, nato a Cagliari, il 16/1/1962;
C E S, nata a S. Antioco, il 5/6/1958 ;
M M K, nato a Beirut (Libano), il 18/7/1956 ;
P V, nato a Nurallao, il 26/5/1962 ;
avverso la sentenza del 11/11/2020 del Giudice di pace di Ca gliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P ;udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. O M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo ;
udito per gli imputati C, L, O, P e P l'avv. F A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste P M, L R, O A, C E S, M M K e P V per il reato di diffamazione ai danni di L A, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati P, L, O, C e P ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa.

2. Avverso la sentenza ricorre il L articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla scelta della formula assolutoria operata dal giudicante, posto che gli imputati hanno ammesso di aver sottoscritto la missiva oggetto di contestazione e di averla trasmessa ai propri superiori gerarchici, integrando dunque il fatto denunziato in astratto il reato di diffamazione. Il Giudice di pace avrebbe dovuto quindi utilizzare la formula "perché il fatto non costituisce reato" e procedere ai sensi dell'art. 427 comma 2 c.p.p. alla compensazione delle spese tra le parti e non condannare il querelante al risarcimento del danno. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in merito alla sussistenza in capo al L della colpa grave necessaria per procedere ai sensi dell'art. 542 c.p.p. alla sua condanna alla refusione delle spese ed al risarcimento del danno asseritamente subito dagli imputati. In proposito contraddittoria sarebbe la motivazione sul punto della sentenza, lamentandosi in ogni caso che gli imputati avrebbero proposto una generica domanda di condanna della parte civile ai sensi della disposizione da ultima citata, senza richiedere lo specifico accertamento della suddetta colpa e precisare che la stessa riguardava sia le spese che il risarcimento del danno.
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