Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2022, n. 05176

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2022, n. 05176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05176
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14777/2013 R.G. proposto da VINYLS ITALIA S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti, rappresentata e difesa - anche disgiuntamente - in virtù di procura speciale con firma autenticata per atto del Notaio in Venezia-Mestre, dott. F C (rep. n. 130459 del 5 giugno 2013), dagli avv.ti L P e G M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via [Giacomo Puccini, n. ".Gío,(zePoF_.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 17/04/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto depositata il 14 febbraio 2013 r udita la relazione svolta nella pubblica udienza deQll gennaio 2022 dal Consigliere Pasqualina A P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. M V, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. L P

FATTI DI CAUSA

1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata in questa sede, la European Vinyls Corporation Italia impugnò l'avviso di accertamento, emesso a seguito di controllo della dichiarazione Modello Unico anno imposta 1999, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato l'indebita detrazione dei costi relativi alla fattura n. 150 emessa in data 22 dicembre 1999 dalla società Celtica S.A. per un importo di lire 17.000.000.000, ritenuta relativa ad operazioni inesistenti, e recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 una perdita ai fini Irpeg di lire 80.241.032.000 a fronte di quella dichiarata di lire 97.241.032.000, un valore della produzione netta ai fini Irap di lire 34.863.316.000 a fronte del dichiarato di lire 17.863.316.000 e l'importo di lire 3.400.000.000 ai fini I.V.A. In data 1 marzo 2004 era stata notificata cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo della metà delle maggiori imposte accertate, oltre relativi interessi.

2. Ricorrendo avverso l'atto impositivo la contribuente contestò la pretesa fiscale, eccependo anche la carenza di motivazione dell'atto impositivo, l'errata applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, fondandosi l'accertamento su prove testimoniali che non potevano assumere valore nel processo tributario, nonché l'illegittima irrogazione delle sanzioni. Espose, in fatto, che, dovendo dismettere lo stabilimento di Brindisi nel corso del 1999, l'aveva venduto alla società svizzera Celtica Ambiente S.A. al prezzo di lire 17.500.000.000;
l'acquirente si era obbligata, al contempo, a fronte di un contributo onnicomprensivo di lire 17 miliardi, oltre I.V.A., a carico della venditrice, ad assumere gli obblighi di realizzare il progetto di riconversione industriale dell'area, assumere i dipendenti della venditrice e di eseguire lavori di bonifica del terreno ed aveva emesso la fattura n. 150 del 1999. 3. La Commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso e la sentenza, impugnata in via principale dall'Agenzia delle entrate e, con appello incidentale condizionato dalla contribuente, venne confermata dalla C.T.R. del Veneto. Contro la sentenza di secondo grado l'Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione e la contribuente ricorso incidentale e questa Corte, con la sentenza n. 14037 del 2011, accogliendo il ricorso principale e respingendo quello incidentale, cassò la sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

4. La C.T.R. in sede di rinvio, riformando la sentenza di primo grado, dichiarò la legittimità dell'avviso di accertamento. Osservando, in particolare, che la Corte di Cassazione aveva affermato che la lite ruotava intorno alla interpretazione del contratto di trasferimento dello stabilimento ed alla sussistenza di un interesse, in capo alla società alienante, all'esecuzione della prestazione fatturata, rilevò che dall'esame del contratto intervenuto fra le parti in data 22 dicembre 1999 emergeva che la società Celtica Ambiente S.A. si era obbligata a far eseguire a propria cure e spese i lavori di bonifica e di messa in sicurezza del terreno facente parte del complesso immobiliare oggetto del contratto e aveva accettato il terreno nello stato in cui esso si trovava;
una volta immessa la Celtica Ambiente S.A. nel possesso degli immobili e del terreno, nessun interesse giuridico poteva sussistere in capo alla Vinyls per «restituire» all'acquirente quanto percepito per la vendita. Ritenne, quindi, che «la carenza di un effettivo interesse della EVC all'esecuzione delle prestazioni fatturate, e soprattutto della principale tra esse (quella avente ad oggetto l'attività di bonifica di un terreno ormai ceduto a terzi), l'assenza di un concreto movimento di danaro a titolo di pagamento di quelle prestazioni, il contrasto rilevabile tra le affermazioni contenute nell'atto di trasferimento in ordine al passaggio di proprietà del terreno "nelle condizioni in cui esso si trovava", e l'onere delle operazioni di bonifica che la società alienante si sarebbe viceversa accollato, integravano circostanze di oggettivo rilievo, e quindi decisive ai fini del riconoscimento dell'effettività o meno delle prestazioni medesime, risultanti da documenti di causa e non adeguatamente valutate dal giudicante». Respinse anche l'appello incidentale condizionato, concludendo che entrambe le parti avevano assolto all'onere di impugnazione previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, e disattese le ulteriori censure sollevate.

5. La società contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a cinque motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso. In prossimità dell'udienza pubblica, la società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (concernente il rilievo Irap) la contribuente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., lamentando l'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione concernente l'infondatezza del recupero a tassazione dell'Irap. L'Ufficio finanziario aveva accertato maggiore Irap per euro 373.140,11 ed indicato la sanzione irrogabile ai fini Irap, ma la C.T.R., nella motivazione della sentenza impugnata, non aveva svolto alcuna argomentazione a sostegno della legittimità di tale rilievo, sebbene il recupero a tassazione fosse stato specificamente contestato, cosicché la decisione era nulla per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Già nel ricorso introduttivo, precisa la ricorrente, aveva sottolineato che l'avviso di accertamento conteneva contestazioni mirate unicamente all'Irpeg ed all'I.V.A., senza fare alcun riferimento all'Irap, e che l'Ufficio aveva proceduto a rettificare in diminuzione l'ammontare dei componenti negativi senza rendersi conto del fatto che i costi per il corrispettivo in discussione non erano mai stati dedotti ai fini Irap, trattandosi di oneri straordinari (in quanto connessi alla dismissione di un sito industriale) che non dovevano concorrere alla base imponibile Irap. Formula, quindi, il seguente quesito di diritto: «Dica Codesta Ecc.ma Corte se la sentenza della CTR di Venezia è nulla in quanto è incorsa in error in procedendo (ex art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.), violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 c.p.c.). E ciò - in particolare - perché il Giudice di rinvio ha omesso di pronunciarsi sul motivo d'impugnazione concernente l'illegittimità e/o infondatezza del rilievo IRAP».

2. Con il secondo motivo di ricorso (concernente il rilievo Irap) la contribuente censura la decisione impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché art. 111 Cost.). Lamenta che i giudici di appello non avrebbero minimamente scrutinato la circostanza di fatto che il costo di lire 17 miliardi di cui alla fattura n. 150 del 1999 emessa da Celtica Ambiente S.A. non ha concorso alla formazione della base imponibile Irap, trattandosi di componente straordinario indicato nel conto economico relativo al bilancio d'esercizio dell'anno 1998 e che, come tale, non ha influenzato la determinazione del valore netto della produzione di cui alla dichiarazione Irap presentata per l'anno d'imposta 1999. In particolare, puntualizza la ricorrente, in sede di redazione del bilancio d'esercizio 1998, aveva costituito un fondo rischi ed oneri (proprio per fare fronte agli oneri derivanti dalla dismissione dello stabilimento di Brindisi), accantonando, tra le poste straordinarie del conto economico, oneri per lire 92.431.189.822, di cui lire 32.834.000.000 per il sito di Brindisi;
aveva depositato la fotocopia del conto di mastro n. 28110010 al 31 dicembre 1998, da cui risultava lo stanziamento al fondo rischi ed oneri di lire 32.834.000.000. Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1998, tali accantonamenti erano stati ripresi a tassazione mediante variazione in aumento e, pertanto, non avevano concorso alla formazione del reddito per il periodo d'imposta 1998, trattandosi di costi solo stimati e, quindi, privi dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità. Nel periodo d'imposta ›- / 1999 aveva poi perfezionato la cessione alla Celtica Ambiente S.A. dell'impianto industriale di Brindisi e, a fronte del costo di lire 17 miliardi pagato alla Celtica per la riconversione del sito medesimo, aveva utilizzato (contabilmente) una quota-parte del fondo rischi ed oneri costituito nel 1998 e, conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1999, aveva effettuato una variazione in diminuzione in misura corrispondente al suddetto costo di lire 17 miliardi, e ciò al fine di rendere fiscalmente deducibile il relativo componente negativo di reddito accantonato nel precedente esercizio 1998 e per il quale si erano realizzati - nel 1999 - i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità. Alla luce di tali considerazioni, evidenzia la ricorrente, il costo di lire 17 miliardi aveva concorso soltanto alla formazione della base imponibile dell'Irpeg nell'anno 1999, ma non alla formazione della base imponibile Irap, cosicché la ripresa a tassazione ai fini Irap era priva di fondamento.Formula, quindi, il seguente quesito di diritto: «Dica Codesta Ecc.ma Corte se la CTR di Venezia - rigettando implicitamente i motivi d'impugnazione relativi al rilievo Irap e limitandosi alla statuizione di conferma dell'intero accertamento (nel dispositivo) - ha omesso di esaminare (ex art. 360 n. 5 c.p.c. ed ex art. 111 Cost.) un "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti" (e cioè il fatto che - come detto - il costo di lire 17.000.000.000 ha concorso soltanto alla formazione della base imponibile dell'Irpeg nel periodo d'imposta 1999, ma non anche alla formazione della base imponibile Irap)».
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