Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/10/2014, n. 22440

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L'indennità di missione prevista dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, corrisposta ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha natura mista in quanto destinata in parte a rimborsare le spese sostenute per le trasferte di lavoro ed in parte a remunerare l'attività svolta del maggior disagio derivante dalla trasferta ed è, quindi, riconducibile non agli artt. 52, comma 1, lett. b), e 50, comma 1, lett. g), disposizioni eccezionali e non suscettibili di interpretazione analogica, ma all'art. 51, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che, in via generale e forfettaria, stabilisce i limiti quantitativi entro i quali le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta sono esenti da tassazione ed oltre i quali, invece, concorrono alla formazione del reddito, a nulla rilevando la facoltà di scelta tra l'indennità forfettaria ed il rimborso a piè di lista, in quanto in caso di opzione per la prima, il trattamento tributario è quello previsto, in generale, dal citato art. 51, comma 5.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/10/2014, n. 22440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22440
Data del deposito : 22 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 8/01/09 della CTR dell'Emilia- Romagna che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento di diniego sull'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF per il periodo 27.3.2001 al 27.3.2005 avanzata da N. P., magistrato della Corte dei Conti, per gli importi percepiti a titolo di missione forfettaria L. n. 195 del 1958, ex art. 40, u.c. come sostituito dalla L. n. 1 del 1978, ex art. 7.

La CTR affermava la natura risarcitoria e non anche retributiva della su menzionata indennità di missione, corrisposta al contribuente in qualità di componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con conseguente esclusione di tale indennità dal campo di applicazione del TUIR. Il giudice d'appello rilevava inoltre che la CTP aveva omesso l'esame di un motivo determinante, e cioè la lamentata violazione del TUIR, art. 52, comma 1, lett. b) e dell'art. 50, comma 1 lett. g), secondo cui le indennità percepite per cariche pubbliche elettive (ivi richiamate in termini non tassativi) non costituiscono reddito, ma hanno natura di rimborso spese. Il contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione della L. n. 195 del 1958, art. 40, comma 4 e TUIR, art. 51 in relazione agli art. 360 c.p.c., n. 3), chiede alla Corte di dire se violi le sopra richiamate disposizioni normative la sentenza della CTR che abbia erroneamente attribuito alla indennità di missione corrisposta al contribuente quale componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti natura totalmente risarcitoria, escludendo tale indennità dal campo di applicazione del TUIR, anzichè, quanto meno in parte, retributiva, in quanto destinata in parte a rimborsare le spese di viaggio sostenute per le trasferte di lavoro, ed in parte a remunerare l'attività svolta in virtù dell'incarico conferito, del maggiore disagio derivante dalla trasferta, con applicazione del regime di tassazione nelle forme di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51.

Con il secondo motivo, deducendo insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta che la CTR per qualificare la natura (risarcitoria o retribuiva) dell'indennità di missione L. n. 195 del 1958, ex art. 40, u.c., si sia limitata a far riferimento ad un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in fattispecie del tutto diversa, senza precisare i motivi per cui ha ritenuto estensibile alla citata indennità quanto stabilito dal citato parere.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La CTR ha infatti erroneamente attribuito all'indennità di missione di cui alla L. n. 195 del 1958, ex art. 40, u.c. come sostituito dalla L. n. 1 del 1981, art. 7 corrisposta al contribuente in qualità di componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, natura interamente risarcitoria anzichè retributiva.

Il Giudice di appello ha erroneamente equiparato l'indennità di missione in oggetto, all'indennità prevista dal TUIR, art. 52, comma 1, lett. b) e dall'art. 50, comma 1, lett. g),

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