Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 4610
Sentenza
10 maggio 1999
Sentenza
10 maggio 1999
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Massime • 1
Nelle controversie relative alla determinazione, aggiornamento ed adeguamento del canone di locazione, la fase preliminare relativa al tentativo di conciliazione può esaurirsi, oltre che con il verbale di conciliazione, o con il verbale che dà atto della mancata riuscita del tentativo, anche con l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione , con la conseguenza che in tal caso non incide sulla procedibilità della domanda proposta l'impossibilità dell'espletamento del tentativo per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT AR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SEPE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO FICI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RC MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di PALERMO, emessa il 19/04/96 e depositata il 30/11/96 (R.G.6564/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Aldo FICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, l'accoglimento del 2^ e l'assorbimento del 3^.
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Pretore di Palermo del 14 dicembre 1989 OM CH, premesso che conduceva in locazione un immobile sito in Palermo, via Salernitano n.45, di proprietà di LL AT, e che corrispondeva un canone superiore a quello legale, conveniva in giudizio il menzionato locatore per la determinazione giudiziale del canone e la condanna del convenuto alla restituzione delle maggiori somme percepite. Costituitosi il convenuto, che proponeva domanda riconvenzionale per l'aumento del canone, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 29 luglio 1994, accoglieva la domanda dell'attore e rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto, che condannava al pagamento delle spese processuali.
Proposto appello dall'AT e costituitosi l'appellato CH, il Tribunale di Palermo, con la sentenza depositata il 30 novembre 1996, ha rigettato il motivo di appello con cui si era dedotta la improcedibilità, della domanda attrice ex art.43 della legge n.392/78, per il fatto che il conduttore ricorrente, pur avendo presentata la domanda di conciliazione, non era poi comparso davanti al giudice, osservando che tale mancata comparizione determina soltanto l'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Tribunale ha rigettato anche il secondo motivo di appello, ritenendo che non sia computabile nel canone l'interesse legale del costo degli interventi di straordinaria manutenzione ove effettuati anteriormente all'instaurazione del rapporto locatizio con l'appellato e condividendo quindi l'interpretazione data dal pretore all'art.23 della legge n.392/78. Il Tribunale, poi, ha rigettato il motivo di appello con cui si era dedotta la mancata considerazione, nel calcolo della superficie,