Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/11/2021, n. 33196
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22117/2020 R.G., proposto da ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT JAZZ ON, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'avv. F S C, con domicilio eletto in Roma, via Monte Zerbio n. 32, presso l'avv. S B. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. e ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CORRADINO POMILIO DI AVEZZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1806/2019, pubblicata in data 18.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere G F. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'istituto comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 241/2008, emesso in favore della Associazione Jaz On per il pagamento dell'attività di gestione del Laboratorio Musicale relativamente all'anno 2006/2007, e per la sovvenzione del lavoro dei docenti esterni. La domanda monitoria si fondava sulla convenzione stipulata dalle partì in data 1.09.2006, che prevedeva - quale contributo spettante all'associazione, un importo annuo di € 22.000,00, con l'intesa che, in caso di aumento degli iscritti e di introito superiore ad € 26.000,00, il 90% della somma eccedente il corrispettivo stabilito sarebbe stata versata all'Associazione. L'opponente ha chiesto di revocare l'ingiunzione per carenza di prova scritta delle ore di insegnamento effettuate e delle somme erogate ai docenti a titolo di compenso. . Esaurita la trattazione, il tribunale ha accolto l'opposizione, respingendo la domanda monitoria. La sentenza, appellata dall'associazione Jazz On, è stata confermata dalla Corte distrettuale di L'Aquila, secondo cui il solo deposito di copia della convenzione stipulata con l'istituto scolastico e delle schede riepilogative dei versamenti effettuati dagli studenti, non erano sufficienti a provare la spettanza delle somme richieste in giudizio, essendo onere dell'appellante fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento da parte dei docenti delle ore di insegnamento e dell'avvenuto pagamento dei compensi erogati a tale titolo. Quanto alla mancata adozione dell'ordine di esibizione del bilancio dell'istituto scolastico, la pronuncia ha rilevato che la richiesta non era stata coltivata e che le istanze proposte in appello erano tardive. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Associazione Jazz on con ricorso in due motivi. Il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Comprensorio n. 2 Corradini- Pomilio di Avezzano resistono con controricorso.Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
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