Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 21995
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO EN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa 1'8 novembre 2022 dalla Corte d'appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna OSria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito l'avv. Michele TO Barbato, difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. Aniello Natale, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 novembre 2022 la Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 25 novembre 2020, ha assolto TO LI dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e ha revocato le statuizioni civili nei confronti dello stesso;
ha concesso a EN TO il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna di quest'ultimo imputato per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EN TO, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 392 cod. pen., per essere stata pronunciata la condanna del ricorrente, pur difettando un preteso diritto in capo a quest'ultimo e una condotta violenta