Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2022, n. 03802

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2022, n. 03802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03802
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERDESCA ERNESTO, nato a COPERTINO il 20/03/1969 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere T L;
letta la requisitoria del Procuratore generale, F Z, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le controdeduzioni e le conclusioni inviate digitalmente dal difensore dell'imputato, avv. G M, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/11/2018 il giudice monocratico del Tribunale di Lecce ha condannato E V alla pena di € 100 di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 38 e 221

RD

18/6/1931n. 773 e 58 RD n. 635 del 1940, per avere trasferito in una diversa abitazione vari fucili da caccia e relative munizioni già denunciate, senza farne denuncia all'Autorità di P.S., accertata in Veglie il 2 ottobre 2013. Proposto appello da parte dell'imputato, l'impugnazione - previa conver- sione in ricorso per cassazione, con ordinanza del 10/1/2020 della Corte di appello di Lecce - è stata trasmessa a questa Corte.

2. Il gravame proposto dal difensore del V, avv. G M, lamenta errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché manifesta illogicità e difetto assoluto della motivazione. Nel processo è emerso che i fucili, legalmente detenuti dall'imputato, erano stati spostati momentaneamente per circostanze contingenti (lavori edili in corso presso l'abitazione, lasciata incustodita, con presenza di maestranze), sicché non vi era alcuna volontà di violare la norma, conseguendone la necessità di assolvere il V perché il fatto non costituisce reato o, comunque, di ritenere detto fatto di particolare tenuità. Con ulteriore motivo di gravame, si deduce l'eccessività e l'ingiustizia della "pena accessoria" della confisca, e se ne invoca l'eliminazione. In conclusione, la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, in subor- dine l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., in estremo subordine, la condanna dell'imputato al minimo della pena con i benefici di legge, trattandosi di soggetto incensurato.
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