Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15706

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15706
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RITO MARIO nato a VIBO VALENTIA il 18/10/1974 avverso l'ordinanza del 06/09/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale S T che chiedeva l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile perché "tardiva" l'istanza di ricusazione proposta da M D R nei confronti dei giudici B C e G R. La Corte di appello rilevava che l'istanza era diretta ad ottenere I"estensione" della decisione assunta in relazione all'istanza di ricusazione proposta nell'interesse di A A, identificato come capo dell'omonima cosca nella sentenza emessa nel processo c.d. "Nemea", deciso dai giudici ricusati. La Corte di appello rilevava, in via preliminare, che l'accoglimento della istanza di ricusazione proposta in relazione alla posizione di A A era fondata su elementi di natura "soggettiva". Inoltre, la Corte riteneva l'istanza "tardiva", rilevando che la tempestività della stessa doveva essere valutata in relazione alla data in cui era stata depositata la motivazione della sentenza emessa all'esito del processo "Nemea", ovvero il 5 marzo 2021. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. con un motivo (il terzo) si contestava la legittimità dell'inquadramento della causa di ricusazione: questa non sarebbe "soggettiva", dato che si procedeva per un reato a concorso necessario, sicché il giudizio espresso in ordine alla partecipazione di A A all'associazione contestata implicava un giudizio sulla sussistenza del consorzio.

2.2. con ulteriori due motivi (il primo ed il secondo) si contestava la legittimità della valutazione in merito alla tardività dell'istanza di ricusazione, che sarebbe stata ritenuta sulla base di una illogica distinzione tra richiesta di ricusazione ed estensione della pregressa decisione in ordine alla ricusazione;
la richiesta non sarebbe tardiva dato che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della causa di incompatibilità solo il 2 settembre 2022 quando il collegio giudicante separava la posizione di Accorniti, accogliendo l'istanza di ricusazione.
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