Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2021, n. 41137

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2021, n. 41137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41137
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLKOV EUGEN nato il 30/09/1967 avverso la sentenza del 03/07/2012 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere V P;
lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. M.G F , che ha chiesto dichiararsi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe V E veniva condannato dal Tribunale di Latina in composizione monocratica alla pena di 4000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 116 co. 13 cod. strada. per avere guidato, in assenza della prescritta patente di guida, l'autovettura Volkswagen Golf tg. CB1211AA, fatto ac- certato in Latina il 14/4/2010. 2. Avverso tale provvedimento l'imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando la prescrizione del reato, l'intervenuta depenalizzazione dello stesso e, comunque, chiedendo diminuirsi la pena inflitta, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'impugnazione in questione veniva rimessa a questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 568 co. 5 cod. proc. pen., in quanto il gravame era stato proposto contro una sentenza che, ai sensi dell'art. 593 co. 3 cod. proc. pen. è inappellabile.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è più pre- visto dalla legge come reato.

4. Osserva preliminarmente il Collegio come debba prendersi atto, come sol- lecitato dal ricorrente, che, in epoca successiva all'emissione della pronuncia oggi impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, co.1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6.2.2016. Tale rilievo impone pertanto di provve- dere all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto come reato. Tuttavia, il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 14/4/2010 e pertanto, tenuto conto dell'assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato si è prescritto in data 14/4/2015, anteriore all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016. Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all'una o all'altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 cod. proc. pen). La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, per le quali la questione concernente la "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).o a Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza vada annullata per l'intervenuta abo- litio criminis.
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