Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2021, n. 19583

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2021, n. 19583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19583
Data del deposito : 9 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 14756-2016 proposto da: EURO SERVICE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell'avvocato O C, che _a rappresenta e difende;
2020

- ricorrente -

244

contro

ZOLFARINI MARIA LAETIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA BAFILE

5, presso lo studio dell'avvocato A S, che _a rappresenta e difende;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 8301/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 5550/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2020 dal Consigliere Dott. G L;
udito il P.M. in persona del Sostitur_o Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.G. n. 14756/2016 FATTI DI CAUSA M L Z ha interposto appello, nei confronti di Euro Service S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa il 24.11.2011, con la quale era stato respinto il ricorso della lavoratrice diretto all'accertamento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 21.12.2004, ed altresì alla dichiarazione «della illegittimità, inefficacia e nullità del licenziamento alla stessa intimato in data 8.8.2008», ed alla «condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegra o, in subordine, al risarcimento del danno», in misura non inferiore a sei mensilità, nonché al pagamento delle differenze retributive ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 3.12.2015, in parziale riforma della pronunzia impugnata, ferma nel resto, ha dichiarato «la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel quarto livello del CCNL del Settore Terziario, con decorrenza dal 21.12.2004, ancora in atto, con diritto dell'appellante al ripristino del rapporto», ed ha condannato «la società appellata alla regolarizzazione contributiva del rapporto sin dal suo inizio ed al pagamento in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni dal 10.10.2008 alla data della sentenza di appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo». La Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che «ai sensi dell'art. 61 del D.Igs. n. 276/2003, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3), c.p.c. devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Non vi è, pertanto, alcuna distinzione ontologica tra contratti di collaborazione e contratti "a progetto" per la semplice ragione che, secondo la normativa di cui al D.Igs. n. 276/2003 applicabile ratione temporis ai contratti intercorsi tra le parti, i contratti di collaborazione devono avere ad oggetto "un progetto" specifico»;
ed altresì che «Ciò chiarito, si deve rilevare che non può avere rilievo decisivo, ai fini della effettiva qualificazione giuridica del rapporto, il nomen iuris dato dalle parti nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto, non solo tale "autoqualificazione" non pregiudica, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'accertamento della sussistenza della subordinazione nel concreto svolgimento del rapporto, costituendo un elemento prevalentemente indiziario, ma anche perché, come puntualmente eccepito dalla Zolfarini sin dal primo grado, i contratti stipulati tra le parti non sono conformi alla normativa di cui al D.Igs. 276/2003, nella cui vigenza sono stati stipulati, in quanto l'attività che costituiva l'oggetto della prestazione non richiedeva affatto l'esercizio di una professione per la quale era necessaria l'iscrizione nell'albo professionale (nella specie psicologa) come previsto dal terzo comma dell'art. 61 del citato D. Igs., ma solo un'attività di semplice sollecito telefonico (cali center) al cliente Telecom del pagamento delle fatture scadute, per cui i contratti avrebbero dovuto contenere le indicazioni di uno specifico progetto». Per la cassazione della sentenza ricorre Euro Service S.p.A. affidandosi a due motivi, cui M L Z resiste con controricorso.
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