Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1977, n. 1217

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L'art 20 del DL 3 febbraio 1970 n 7 sul collocamento dei lavoratori agricoli (convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n 83) stabilisce che per le sanzioni amministrative, irrogate dall'ispettorato del lavoro a seguito di infrazioni al decreto medesimo, sono applicabili le norme della legge 3 maggio 1967 n 317, in tema di depenalizzazione delle violazioni al codice della strada ed ai regolamenti locali. Ne consegue che l'opposizione davanti al pretore avverso l'ingiunzione di pagamento di dette sanzioni, prevista dall'art 22 del decreto stesso, e regolata dai medesimi principi riguardanti l'opposizione di cui all'art 9 della citata legge n 317 del 1967, ivi compresi quelli relativi alla posizione di attore assunta dall'opponente, al suo Onere di provare l'illegittimita del provvedimento amministrativo che ha inflitto la sanzione, alla impugnabilita della sentenza del pretore esclusivamente con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. ( V 43/76, mass n 378666; ( V 3833/75, mass n 378057).*

La 'urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, agli animali ed alle cose, che l'art 13 del DL 3 febbraio 1970 n 7 (convertito nella legge 11 marzo 1970 n 83) prevede quale circostanza giustificativa dell'assunzione di lavoratori agricoli direttamente, anziche per il tramite degli uffici di collocamento, postula l'esistenza di situazioni obiettive eccezionali, impreviste ed imprevedibili, che rendano indispensabile, in relazione al tempo occorrente per il ricorso agli uffici di collocamento, quella Forma di assunzione.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1977, n. 1217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1217
Data del deposito : 30 marzo 1977

Testo completo

La 'urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, agli animali ed alle cose, che l'art 13 del DL 3 febbraio 1970 n 7 (convertito nella legge 11 marzo
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