Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6079

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6079
Data del deposito : 26 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. L M G - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI UDINE, in persona del Presidente della giunta provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA BERTOLONI

27 presso l'avvocato C R che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona dei Ministri pro tempore, domiciliati in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


contro
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA. VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


contro
PROVINCIA DI PORDENONE;



- intimato -


avverso la sentenza n. 5/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 05/01/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato CIOCIOLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI

Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso per l'inammissibilità del secondo e del quinto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 aprile 1992 la Provincia di Udine conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste i Ministeri delle Finanze, del Tesoro, dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, ora Autorità Portuale di Trieste, e la Provincia di Pordenone chiedendo che si dichiarasse l'insussistenza del proprio obbligo contributivo in favore delle tre Amministrazioni statali previsto dagli artt. 4 e ss. del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095 per le nuove opere e per quelle di miglioramento
e conservazione dei porti di Trieste, Monfalcone, Porto Nogaro e Venezia, per intervenuta abrogazione di detta normativa, e conseguentemente si ordinasse la restituzione in suo favore delle somme pagate indebitamente;
in via subordinata che si accertasse che a partire dalla istituzione della Provincia di Pordenone, avvenuta nel 1968, era stata illegittimamente richiesta alla stessa attrice anche la quota di spettanza del nuovo ente territoriale. Nella contumacia di detta Provincia il Tribunale con sentenza del 27 novembre 1996 - 1 aprile 1997 rigettava le prime due domande e dichiarava inammissibile per difetto di interesse quella di accertamento inerente all'omesso riparto dei contributi tra le due amministrazioni provinciali.
Proposta impugnazione dalla parte soccombente, con sentenza del 20 novembre 1998 - 5 gennaio 1999 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda avente ad oggetto la mancata ripartizione dei contributi tra le due Province, confermando nel resto.
Osservava in motivazione la Corte territoriale che le disposizioni di cui al r.d. n. 3095 del 1885 non potevano considerarsi abrogate, come sostenuto dall'appellante, a seguito della emanazione della nuova legislazione in materia di riassetto delle autonomie locali, atteso in primo luogo che il legislatore, eliminando espressamente con la legge 28 gennaio 1994 n. 84 i contributi delle province e dei comuni alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, aveva implicitamente riconosciuto la piena vigenza della normativa contenuta nel r.d. suindicato, considerato in secondo luogo che non sussisteva alcuna incompatibilità tra detta normativa e le nuove disposizioni dettate in materia di autonomie locali, tale da dar luogo ad una abrogazione tacita.
In relazione alla questione di giurisdizione la Corte territoriale, premesso che la Provincia di Udine aveva richiesto, previo accertamento del preciso ammontare del suo presunto debito e di quello gravante sulla Provincia di Pordenone - costituita nel 1968 per effetto della scissione della provincia originariamente unica di Udine -una pronuncia meramente declaratoria nei confronti di quella e di condanna dei Ministeri convenuti alla restituzione di quanto pagato in eccesso, rilevava che ai sensi del suindicato r.d. n. 3095 del 1885 nell'ipotesi di concorso di più province al contributo la
determinazione dei rispettivi oneri va compiuta dall'Amministrazione statale secondo complessi procedimenti, articolati in una prima fase istruttoria, diretta ad accertare le quote di spettanza in proporzione del beneficio che ciascuna provincia ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo (art. 8 ult. comma), ed in una ulteriore fase deliberativa, trasfusa in decreti ministeriali contenenti gli elenchi della classificazione dei porti, nonché degli enti locali chiamati a concorrere nelle spese (art. 3). Osservava al riguardo che le relative disposizioni costituiscono norme di azione disciplinanti l'esercizio di poteri autoritativi demandati esclusivamente all'Amministrazione statale, dei quali il giudice ordinario non può certamente investirsi. Avverso tale sentenza la Provincia di Udine proponeva ricorso per Cassazione deducendo sei motivi illustrati con memoria. Resistevano con unico controricorso le Amministrazioni dello Stato e le Autorità Portuale di Trieste - Ente Autonomo del Porto di Trieste. La Provincia di Pordenone non svolgeva attività difensiva. Assegnato il ricorso alle sezioni unite per l'esame della questione di giurisdizione sollevata nel quarto motivo, con sentenza n. 5990 del 2003 dette sezioni unite rigettavano la censura e dichiaravano la giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso era, quindi, assegnato a questa sezione per l'esame dei restanti motivi. I Ministeri dell'Economia e delle Finanze, del Tesoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Trieste depositavano infine memoria illustrativa del controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 5990 del 2003 le sezioni unite di questa Suprema Corte, nel risolvere in favore del giudice amministrativo la questione di giurisdizione sollevata nel quarto motivo di ricorso, hanno affrontato, quale passaggio necessario ai fini della identificazione della normativa di riferimento in relazione alla decisione sulla giurisdizione, il problema se le pretese fatte valere trovassero la propria disciplina nel r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, impositivo dell'obbligo a carico delle province e dei comuni interessati di contribuzione nelle spese per le nuove opere e per quelle di miglioramento dei porti di seconda categoria, del quale la ricorrente aveva sostenuto nel primo motivo l'intervenuta abrogazione, e ne hanno affermato la vigenza e l'applicabilità in relazione alle pretese stesse;
hanno altresì esaminato, dichiarandone la manifesta infondatezza o l'irrilevanza, le varie eccezioni di incostituzionalità di detta normativa prospettate nel terzo e nel sesto motivo, in quanto anch' esse afferenti alla questione di giurisdizione. Restano, pertanto, da esaminare in questa sede il secondo ed il quinto motivo di ricorso.
Con il secondo motivo, denunciando violazione della legge sostanziale e/o processuale in relazione all'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 27 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, si deduce che con il venir meno a
partire dall'anno 1991, in forza dell'espressa norma abrogativa di cui al richiamato art. 27 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, degli obblighi contributivi in oggetto, era da considerare come non più dovuto ogni pagamento effettuato dalla Provincia di Udine sino alla data della sentenza, o quanto meno sino a quella di presentazione della domanda, e che in ordine alla richiesta dell'attrice di condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato ai Ministeri convenuti la pronuncia impugnata ha illegittimamente omesso di pronunciare.
L'infondatezza della censura è immediatamente desumibile dalla insussistenza del presupposto sul quale si fonda: ed invero, una volta correttamente esclusa da parte della Corte di Appello - secondo quanto già rilevato dalle sezioni unite - l'abrogazione della norma applicata, appare evidente che nella statuizione della medesima Corte non è ravvisabile una omissione di pronuncia, ma un implicito rigetto della domanda di restituzione.
Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 3 e 8 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, si deduce che, ove pure volesse ritenersi che la mancanza del previsto provvedimento amministrativo impedisce la ripartizione delle spese tra le due Province ed affermarsi che il conflitto deve essere risolto attraverso una regolamentazione interna tra le medesime, legate da un rapporto di solidarietà passiva, andrebbe riconosciuto il diritto della ricorrente di ottenere la restituzione di quanto versato secondo i principi del diritto di regresso o del pagamento dell'indebito o dell'arricchimento senza causa. Si precisa al riguardo che, comportando il dettato del r.d. n. 3095 del 1885 che ciascuna provincia interessata sia tenuta al
pagamento degli oneri relativi ai porti secondo criteri rinvenibili nella stessa normativa, la Provincia di Pordenone deve considerarsi obbligata sin dalla sua costituzione al versamento dei contributi su di essa gravanti, e correlativamente la Provincia di Udine non più tenuta nella corrispondente misura, e che sussiste l'interesse della ricorrente a conoscere il preciso e reale ammontare del proprio credito nei confronti della Provincia di Pordenone. Il rigetto di tale motivo di ricorso trova parimenti immediata ragione nel decisum di cui alla richiamata sentenza delle sezioni unite, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine sia alla domanda di accertamento dell'obbligo concorrente della Provincia di Pordenone sia a quella diretta alla declaratoria che dalla data della sua costituzione era stato indebitamente imposto alla ricorrente anche il contributo spettante alla nuova Provincia (v. p. 5 e 9 della sentenza), relativamente alle quali già la Corte di Appello aveva ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Appare peraltro evidente che la domanda diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa che dalla data della costituzione della Provincia di Pordenone era stato indebitamente richiesto alla Provincia di Udine anche il contributo dovuto dall'altro ente territoriale, da quantificare sulla base dei criteri indicati dalla legge, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme versate in suo luogo, comportava il riparto dei contributi in oggetto sulla base dei richiamati parametri, e quindi postulava l'emissione di un provvedimento amministrativo che determinasse con efficacia costitutiva l'onere da accollare alla nuova Provincia. La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti costituite, nella misura liquidata in dispositivo.

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