Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16290

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16290
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. SHTJEFNI ERMIR nato il 08/09/1981 2. SHTJEFNI ELBARIN nato il 19/05/1984 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avv. G G per S E, avv. A D e F P per S E, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di S E e S E per vari episodi di furto tentato o consumato ai danni di capannoni industriali. In particolare la condanna ha riguardato: - nei confronti di S E, il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn. 2 e 5, cod. pen., perché in concorso con R A C (coimputato non ricorrente) e altro soggetto non identificato, si introducevano all'interno del capannone della società Ita di Aviano, al fine di impossessarsi di cavi in rame e materiali elettrici, non riuscendo a portare a termine l'azione criminosa per il sopraggiungere di personale dell'impresa (capo D);
fatto commesso il 12 giugno 2014 con violenza sulle cose e da tre persone riunite;
- nei confronti di S E e S E il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5, 61, n.

5. cod. pen., perché, in concorso tra loro e con R A C (coimputato non ricorrente) e C C A (separatamente giudicato), dopo essersi introdotti all'interno del capannone del Gruppo editoriale Zanardi di Maniago, si impossessavano di circa 440 metri di cavi di rame, asportandoli dagli impianti ivi esistenti e provocando un danno di circa 8.500,00 euro;
fatto commesso tra il 23 e il 24 giugno 2014 con violenza sulle cose, mediante rottura di una finestra in plexiglass, da tre persone riunite e approfittando della minorata difesa dovuta all'orario notturno (capo E);
- nei confronti di S E e S E il tentato furto di cavi di rame commesso tra il 27 e il 28 giugno 2014 ai danni della medesima impresa di cui al capo E), con le aggravanti del fatto commesso da tre persone riunite in orario notturno (capo F);
- nei confronti di S E la ricettazione di 360 kg di cavi elettrici di rame, trovati in suo possesso il 29 agosto 2014 (capo G).

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono i due imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando nove motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo eccepiscono che la sentenza di condanna riposerebbe solo sui dati estrapolati tabulati telefonici in violazione dell'art. 1, comma 1-bis, Dl. n. 132 del 2021 convertito con modifiche nella legge n. 178 del 2021. Affermano inoltre che l'elemento di riscontro non può essere costituito dalle intercettazioni telefoniche perché "non validamente acquisite nel procedimento a mente dell'art. 270 cod. proc. pen.".

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti - premesso che, a differenza di quanto affermato in sentenza, si vede in sede di giudizio dibattimentale e non abbreviato - deducono che la Corte di appello avrebbe utilizzato come elementi di prova a carico degli imputati le ordinanze cautelari (del GIP in data 31 marzo 2015 e del Tribunale del riesame) illegittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 432 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo si denuncia, in relazione ai capi D) ed F), che l'azione criminosa non avrebbe raggiunto la soglia del tentativo punibile, perché verrebbero in rilievo meri atti preliminari e, peraltro, equivoci rispetto alla effettiva finalità perseguita dall'agente. Le prove raccolte non consentirebbero neppure di individuare che l'obiettivo preso di mira fosse il capannone della Ita: le intercettazioni non fornirebbero utili indicazioni al riguardo;
mentre le dichiarazioni predibattimentali del coimputato R sono inutilizzabili nei confronti dei coimputati ex art. 513, comma 1, cod. proc. pen., come ricordato dallo stesso giudice di merito.

2.4. All'interno del medesimo terzo motivo e con il settimo motivo si sostiene che, per i capi D) ed F), ricorrerebbe l'ipotesi della desistenza volontaria.

2.5. Con il quarto motivo si deduce vizio di omessa motivazione sui rilievi mossi con l'atto di gravame in punto di: corretta individuazione del luogo del furto di cui al capo E) commesso nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2014;
manifesta criticità della narrazione di P T, imputato di reato connesso. Sul primo profilo si osserva che: nessuna utile informazione potrebbe trarsi dalle dichiarazioni del denunciante, che ha constatato l'effrazione soltanto il 26 giugno;
che le intercettazioni telefoniche vengono menzionate in modo generico e non contengono indicazioni sul luogo del fatto;
che agli atti non risultano dati forniti dal monitoraggio GPS nelle giornate del 23 e il 24 giugno 2014 e quindi sarebbe errata l'affermazione, contenuta in sentenza, che i fratelli Shtjefni avessero "attenzionato luoghi compatibili con il furto Zanardi".

2.6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 500, comma 2 e 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'esame di P T, imputato di reato connesso. Non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del T, la cui deposizione sarebbe caratterizzata da una sequenza di contestazioni, sì che, alla fine, quanto riferito nel corso delle indagini è entrato nel fascicolo dibattimentale, anziché essere utilizzato, nei limiti previsti dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., al solo al fine di apprezzare la credibilità del dichiarante.

2.7. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di condotta concorsuale "ideativa" di S E rispetto al fatto di cui al capo F).

2.8. Con l'ottavo e il nono motivo
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