Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2020, n. 03483
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 13742-2017 proposto da: MOCCHETTI LINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO
10/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALBE', che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 2019 BIOTRONIK ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in 4012 ROMA, VIA
GIAN GIACOMO PORRO
8, presso lo studio dell'avvocato A C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 84/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2017, R. G. N. 1028/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo del ricorso. udito l'Avvocato GIORGIO ALBE';
udito l'Avvocato G C. RG 13742/2017
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 84/2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in parziale accoglimento di ciascuna delle separate impugnazioni poi riunite, proposte dalla società Biotronik Italia s.p.a e da L M, rideterminava in euro 358.645,51 il credito di quest'ultimo in relazione al rapporto di agenzia intercorso tra le parti fino al 15 marzo 2010. 2. Il Tribunale aveva condannato la pr,eponente al pagamento di differenze a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela ai sensi dell'AEC e di provvigioni postume ex art. 1748, terzo comma, cod. civ.. In particolare, aveva ritenuto che il recesso della società preponente fosse privo di giusta causa e che l'ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso fosse pacifica tra le parti. I residui crediti erano stati quantificati in favore del ricorrente sulla base di accertamenti peritali considerando, quanto alle provvigioni postume, gli ordini derivati da aggiudicazioni di forniture ospedaliere conseguite dalla preponente in costanza di rapporto e da aggiudicazioni ottenute nei sei mesi successivi al recesso, nonché da aggiudicazioni successive ottenute a seguito di un'offerta pubblica presentata dal M in qualità di agente, con esclusione di eventuali proroghe.
3. La Corte di appello, ribadita la qualificazione del rapporto come di agenzia, essendosi il ricorrente impegnato a promuovere, sia pure con le particolarità t connesse allo specifico settore in cui la pcsponente operava, la stipulazione di contratti di fornitura dei prodotti della società dietro il pagamento di compensi aventi natura di provvigioni, calcolate in percentuale sulle vendite, osservava quanto segue - stante la natura pubblica della clientela e la conseguente specifica regolamentazione delle forniture attuate mediante bandi di gara, la promozione À i RG 13742/2017 dei contratti si era realizzata mediante aggiudicazione dei contratti, alla quale di volta in volta avevano fatto seguito gli ordinativi di merce;
- quanto alla censura concernente le c.d. provvigioni postume con riferimento agli importi oggetto delle aggiudicazioni, erano fondate le censure mosse dalla società, in quanto l'art.5 del contratto di agenzia prevedeva che all'agente erano dovute provvigioni da calcolarsi sugli importi netti di tutte le fatture emesse dal preponente conseguenti agli ordini procurati dall'agente o comunque provenienti dai clienti nella zona riservata in esclusiva all'agente;
che dunque la clausola contrattuale faceva univoco riferimento testuale alle provvigioni maturate in presenza di un effettivo ordine di fornitura con l'emissione di fattura e non già all'atto di mera aggiudicazione;
- si trattava di forniture ospedaliere in cui l'aggiudicazione costituisce presupposto di un accordo-quadro volto a disciplinare prezzi e condizioni delle successive forniture di materiale, da attuarsi mediante specifici ordinativi, seguiti di volta in volta dall'emissione di singole fatture;
si desumeva dai contratti di aggiudicazione come i quantitativi oggetto delle aggiudicazioni iniziali fossero meramente presuntivi e noruorrispondessero necessariamente ad altrettante effettive forniture, destinate 02 attuarsi in concreto sulla base di specifiche richieste via via trasmesse alla società dalla struttura sanitaria a seconda delle effettive necessità;
- pertanto, la provvigione andava calcolata non sull'intero importo oggetto di aggiudicazione, bensì sulle fatture emesse dal preponente conseguenti agli ordini dallo stesso ricevuti, di modo che i crediti per c.d. provvigioni postume, ai sensi dell'art. 1748, terzo comma, cod. civ. dovevano essere rideterminati entro tali limiti;
- neppure era condivisibile l'estensione del periodo di riferimento all'ulteriore semestre successivo al termine del periodo di preavviso, poiché tale estensione, avendo il preavviso mera efficacia obbligatoria (art. 10 AEC), si RG 13742/2017 risolverebbe nell'ingiustificata duplicazione dell'arco temporale stabilito dalla citata disposizione contrattuale collettiva;
- gli importi delle provvigioni postume sono così stati rideterminati con c.t.u. contabile sulla base delle fatture effettivamente emesse dalla società nel periodo dei sei mesi successivi per un totale di euro 81.432,23. In tal senso, doveva essere accolto parzialmente l'appello della Biotronik;
- in merito all'appello proposto dal M, l'importo richiesto nel ricorso originario a titolo di indennità sostitutiva del preavviso era proprio la somma di euro 82.415,01 e questa non poteva includere l'incidenza del provvigioni postume (art. 10 AEC);
- quanto al patto di non concorrenza contenuto nell'art.6 del contratto di agenzia, che secondo il ricorrente sarebbe nullo in ragione del tempo del pagamento del corrispettivo (avvenuto in corso del rapporto anziché alla sua cessazione) per cui i relativi importi andrebbero considerati alla stregua di provvigioni con conseguente inclusione nella base di calcolo di tutti gli istituti di legge, la dedotta nullità del patto, quand'anche in ipotesi configurabile, giustificherebbe la restituzione dei relativi corrispettivi, ma non già la loro riqualificazione in termini di provvigioni;
- è invece fondato il motivo concernente l'indennità ex art. 1751 cod. civ. dovendosi escludere la natura meramente
POMPEO MAGNO
10/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALBE', che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 2019 BIOTRONIK ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in 4012 ROMA, VIA
GIAN GIACOMO PORRO
8, presso lo studio dell'avvocato A C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 84/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2017, R. G. N. 1028/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo del ricorso. udito l'Avvocato GIORGIO ALBE';
udito l'Avvocato G C. RG 13742/2017
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 84/2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in parziale accoglimento di ciascuna delle separate impugnazioni poi riunite, proposte dalla società Biotronik Italia s.p.a e da L M, rideterminava in euro 358.645,51 il credito di quest'ultimo in relazione al rapporto di agenzia intercorso tra le parti fino al 15 marzo 2010. 2. Il Tribunale aveva condannato la pr,eponente al pagamento di differenze a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela ai sensi dell'AEC e di provvigioni postume ex art. 1748, terzo comma, cod. civ.. In particolare, aveva ritenuto che il recesso della società preponente fosse privo di giusta causa e che l'ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso fosse pacifica tra le parti. I residui crediti erano stati quantificati in favore del ricorrente sulla base di accertamenti peritali considerando, quanto alle provvigioni postume, gli ordini derivati da aggiudicazioni di forniture ospedaliere conseguite dalla preponente in costanza di rapporto e da aggiudicazioni ottenute nei sei mesi successivi al recesso, nonché da aggiudicazioni successive ottenute a seguito di un'offerta pubblica presentata dal M in qualità di agente, con esclusione di eventuali proroghe.
3. La Corte di appello, ribadita la qualificazione del rapporto come di agenzia, essendosi il ricorrente impegnato a promuovere, sia pure con le particolarità t connesse allo specifico settore in cui la pcsponente operava, la stipulazione di contratti di fornitura dei prodotti della società dietro il pagamento di compensi aventi natura di provvigioni, calcolate in percentuale sulle vendite, osservava quanto segue - stante la natura pubblica della clientela e la conseguente specifica regolamentazione delle forniture attuate mediante bandi di gara, la promozione À i RG 13742/2017 dei contratti si era realizzata mediante aggiudicazione dei contratti, alla quale di volta in volta avevano fatto seguito gli ordinativi di merce;
- quanto alla censura concernente le c.d. provvigioni postume con riferimento agli importi oggetto delle aggiudicazioni, erano fondate le censure mosse dalla società, in quanto l'art.5 del contratto di agenzia prevedeva che all'agente erano dovute provvigioni da calcolarsi sugli importi netti di tutte le fatture emesse dal preponente conseguenti agli ordini procurati dall'agente o comunque provenienti dai clienti nella zona riservata in esclusiva all'agente;
che dunque la clausola contrattuale faceva univoco riferimento testuale alle provvigioni maturate in presenza di un effettivo ordine di fornitura con l'emissione di fattura e non già all'atto di mera aggiudicazione;
- si trattava di forniture ospedaliere in cui l'aggiudicazione costituisce presupposto di un accordo-quadro volto a disciplinare prezzi e condizioni delle successive forniture di materiale, da attuarsi mediante specifici ordinativi, seguiti di volta in volta dall'emissione di singole fatture;
si desumeva dai contratti di aggiudicazione come i quantitativi oggetto delle aggiudicazioni iniziali fossero meramente presuntivi e noruorrispondessero necessariamente ad altrettante effettive forniture, destinate 02 attuarsi in concreto sulla base di specifiche richieste via via trasmesse alla società dalla struttura sanitaria a seconda delle effettive necessità;
- pertanto, la provvigione andava calcolata non sull'intero importo oggetto di aggiudicazione, bensì sulle fatture emesse dal preponente conseguenti agli ordini dallo stesso ricevuti, di modo che i crediti per c.d. provvigioni postume, ai sensi dell'art. 1748, terzo comma, cod. civ. dovevano essere rideterminati entro tali limiti;
- neppure era condivisibile l'estensione del periodo di riferimento all'ulteriore semestre successivo al termine del periodo di preavviso, poiché tale estensione, avendo il preavviso mera efficacia obbligatoria (art. 10 AEC), si RG 13742/2017 risolverebbe nell'ingiustificata duplicazione dell'arco temporale stabilito dalla citata disposizione contrattuale collettiva;
- gli importi delle provvigioni postume sono così stati rideterminati con c.t.u. contabile sulla base delle fatture effettivamente emesse dalla società nel periodo dei sei mesi successivi per un totale di euro 81.432,23. In tal senso, doveva essere accolto parzialmente l'appello della Biotronik;
- in merito all'appello proposto dal M, l'importo richiesto nel ricorso originario a titolo di indennità sostitutiva del preavviso era proprio la somma di euro 82.415,01 e questa non poteva includere l'incidenza del provvigioni postume (art. 10 AEC);
- quanto al patto di non concorrenza contenuto nell'art.6 del contratto di agenzia, che secondo il ricorrente sarebbe nullo in ragione del tempo del pagamento del corrispettivo (avvenuto in corso del rapporto anziché alla sua cessazione) per cui i relativi importi andrebbero considerati alla stregua di provvigioni con conseguente inclusione nella base di calcolo di tutti gli istituti di legge, la dedotta nullità del patto, quand'anche in ipotesi configurabile, giustificherebbe la restituzione dei relativi corrispettivi, ma non già la loro riqualificazione in termini di provvigioni;
- è invece fondato il motivo concernente l'indennità ex art. 1751 cod. civ. dovendosi escludere la natura meramente
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