Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 45193

CASS
Sentenza
11 luglio 2023
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11 luglio 2023

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Non integra un'ipotesi di pena illegale, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione, costituendo tale "deficit" motivazionale un vizio deducibile esclusivamente in sede di impugnazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 45193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45193
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

45 193-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2602/2023 MONICA BONI Presidente CC 11/07/2023 DOMENICO FIORDALISI FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 11751/2023 DANIELE CAPPUCCIO -Relatore MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CU GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di Monza ha rigettato, in executivis, la richiesta, presentata nell'interesse di AN NO, volta alla rideterminazione della pena di quattro anni di reclusione, inflittagli, con sentenza del 21 dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 13 maggio 2022, per il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen.. 2. AN NO propone, con il ministero dell'avv. Ambra Ferretto, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di prendere atto dell'illegalità della pena applicatagli, fissata sulla base di una cornice edittale diversa da quella vigente al tempo di commissione del fatto illecito che, per di più, era, al tempo di emissione della sentenza di condanna, estinto per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. NO ha adito il giudice dell'esecuzione e, a seguito del rigetto della sua istanza, quello di legittimità, richiamando l'indirizzo ermeneutico, mutuato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01). A tal fine, ha rilevato che la sanzione applicatagli dal Tribunale di Monza con

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