Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2022, n. 28622
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. A G, nato a Maglie il 24.03.1962 2. R C M, nato a Trepuzzi il 13.11.1961 3. C F, nato a Lecce il 03.10.1967 4. P T, nato in Roma il 02.06.1969 5. Delle Donne Leonardo Impero, nato a Caprarica di Lecce il 18.11.1963 6. L S, nato in Germania il 20.03.1962 7. R A, nato ad Augusta il 13.08.1971 8. C P M, nato a Lecce il 23.09.1958 9. P A M A, nata Lizzanello il 21.05.1972 10. R U, nato a Sedi il 20.11.1961 11. P G, nato ad Aradeo il 03.11.1957 12. D G C, nato a Minervino di Lecce il 21.05.1947 13. T Roberto, nato a Copertino il 26.06.1953 avverso la sentenza del 30 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce;visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo, per il ricorrente G A l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi h), p), r), aa), ac), ad), ae), bh) e bi) con cleclaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di c:ui al capo g) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso per i restanti motivi;per il ricorrente C M R, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), r), ae), ba), bi) e bz) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi d) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;per il ricorrente F C, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), r) e b) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi g) e dn) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;per il ricorrente T P l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi be), bh), bl) e cb), con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi m) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;per il ricorrente L I D D, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), ar) e cf) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo c) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;per il ricorrente A R, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo ba) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo m) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;per il ricorrente U R, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), aa), ab), ac) e bq) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideternninazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo n) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;per il ricorrente G P, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi s) e be) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideternninazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi cq) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;per P M C l'annullamento con declaratoria di estinzione dei reati contestatigli per intervenuta prescrizione;di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di S L, A M A P, C D G e R T;udito l'avvocato dello Stato, in difesa della parte civile Ministero dell'Interno, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;uditi gli avvocati Francesca Grazia Conte nell'interesse di F C, Rocco Luigi Corvaglia nell'interesse di G A, Anna Donata Perrone nell'interesse di R T, A S nell'interesse di C M R, G C nell'interesse di P M C, Stefano De Francesco nell'interesse di A M A P, M P nell'interesse di A R, Michelangelo Gorgoni nell'interesse di U R, Giancarlo Dei Lazzaretti nell'interesse di L I D D, L G nell'interesse di G P, Gabriele Gennaccari, in sostituzione del collega L R, nell'interesse di S L, Antonio Bolognese, nell'interesse di C D G, Laura Minosi nell'interesse di G A, Tatiana De Benedictis, in sostituzione del collega F T C, nell'interesse di T P, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, visti gli artt. 605 e 592 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 2 luglio 2018 nei confronti di G A, F C, P M C, C D G, L I D D, S L, T P, A M A P, G P, C M R, A R, U R e R T: - riqualificati i fatti di cui ai capi DN), DO), DQ) e DS) nella contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei riguardi di F C, L I D D, S L e U R perché i fatti sono estinti per prescrizione;- riqualificati nei riguardi di tutti gli imputati i fatti originariamente contestati ai sensi dell'art. 317 cod. pen. in quelli di cui all'art. 319 quater cod. pen., ha ridotto la pena a: - G A ad anni tre, mesi undici di reclusione;- F C ad anni tre, mesi otto di reclusione;P M C ad anni tre, mesi tre di reclusione;C D G ad anni tre, mesi sei di reclusione;L I D D ad anni tre, mesi dieci di reclusione;S L ad anni tre, mesi cinque di reclusione;T P ad anni tre, mesi otto di reclusione;A M A P ad anni tre, mesi sei di reclusione;G P ad anni tre, mesi quattro di reclusione;C M R ad anni quattro, giorni quindici di reclusione;A R ad anni tre, mesi quattro di reclusione;U R ad anni tre, mesi sette di reclusione;R T ad anni tre, mesi tre di reclusione. La Corte di appello ha, inoltre, dichiarato la nullità della sentenza nei confronti di P M C limitatamente ai capi U), CG) e CZ), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce e ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite Ministero dell'Interno, Magno Marianna e Magno Salvatore. 2. Avverso tale decisione hanno presentato ricorso per cassazione l'avvocato Rocco Luigi Corvaglia nell'interesse di G A, l'avvocato A S nell'interesse di C M R, l'avvocal:o F C nell'interesse di F C, l'avvocato F T C nell'interesse di T P, l'avvocato Giancarlo Dei Lazzaretl:i nell'interesse di L I D D, l'avvocato L R nell'interesse di S L, l'avvocato M P nell'interesse di A R, l'avvocato G C nell'interesse di P M C, l'avvocato Stefano De Francesco nell'interesse di A M A P, l'avvocato M G nell'interesse di U R, l'avvocato L G nell'interesse di G P, l'avvocato Antonio Bolognese nell'interesse di C D G e l'avvocato Donata Perrone nell'interesse di R T. 3. L'avvocato Rocco Luigi Corvaglia, nell'interesse di G A, deduce quattro motivi: a) la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare specificamente sulle censure dedotte nell'atto di appello;b) la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 158 e 161 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non ancora prescritti i delitti contestati al capo g) dell'imputazione.La sentenza impugnata, anche in tema di prescrizione, avrebbe, infatti, operato un giudizio generalizzato, valevole indistintamente per tutti gli imputati e avrebbe errato nel ritenere «la condotta più antica (di aprile 2009)» e, dunque, che «i reati di induzione indebita non si prescriveranno prima del febbraio 2022». La Corte di appello non avrebbe, tuttavia, considerato che al ricorrente sarebbero contestate al capo b) condotte risalenti persino al giorno di Natale del 1999 o del 2008. Alla data di pronuncia della sentenza impugnata (30 aprile 2021), dunque, sarebbe già maturata la prescrizione dei delitti contestati. c) la violazione degli artt. 319 quater e 319 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello, nel derubricare i fatti contestati in condotte di induzione indebita secondo i dettami delle Sezioni Unite Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258474 - 01), non avrebbe considerato che le richieste di danaro erano state accettate dai privati non per un abuso induttivo, per prevaricazione o intimidazione, ma per mera convenienza;le condotte accertate avrebbero, dunque, dovuto essere qualificate ai sensi dell'art.319 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. c) la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., in quanto la Corte di appello erroneamente non avrebbe ritenuto applicabile la circostanza del danno economico di speciale tenuità, pur a fronte di utilità illecitamente percepite che oscillavano tra i 25 e 50 euro. 4. L'avvocato A S, nell'interesse di C M R, deduce quattro motivi: a) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. peri. e il vizio di motivazione sul punto in relazione ai capi d), p), q), r), ae), ba), bi),, bz) e du). La sentenza impugnata, anche in tema di prescrizione, avrebbe operato un giudizio generalizzato, valevole indistintamente per tutti gli imputati e avrebbe errato nel ritenere «la condotta più antica (di aprile 2009)» e, dunque, che «i reati di induzione indebita non si prescriveranno prima del febbraio 2022». La Corte di appello avrebbe, tuttavia, errato nel computo del decorso delle sospensioni (confondendo il 28 marzo 2014 c:on il 23 marzo 2014) e, dunque, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non ancora prescritti i delitti contestati al capo g) dell'imputazione. b) la violazione degli artt. 125, comma 3, 546 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto nell'atto ciii appello la difesa aveva contestato che il Tribunale si era limitato a trascrivere le dichiarazioni di vari testi, senza operare alcuna valutazione in ordine alle singole contestazioni mosse nei confronti di ciascun imputato e la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la specifica posizione dell'imputato. c) la violazione degli artt. 319, 157 e 161 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure svolte nell'atto di appello volte a dimostrare che la condotta dell'imputato si era risolta nell'esercizio di una mera pressione ambientale. Le condotte accertate, dunque, avrebbero dovute essere ascritte alla fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. ed essere dichiarate prescritte. d) la violazione degli artt. 323 bis e 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla concessione delle attenuanti generiche in ragione dell'esiguo valore delle somme e dei doni ricevuti (panettone e spumante).
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