Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2022, n. 28622
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NI SE, nato a [...] il [...] 2. PI IM ZI, nato a [...] il [...] 3. AZ AB, nato a [...] il [...] 4. GE OC, nato in [...] il [...] 5. LE DO NA PE, nato a [...] il [...] 6. ZA SA, nato in [...] il [...] 7. PA GE, nato ad [...] il [...] 8. ZE OL AR, nato a [...] il [...] 9. LI AN AR SU, nata Lizzanello il 21.05.1972 10. LL UG, nato a [...] il [...] 11. NN SE, nato ad [...] il [...] 12. De SE IM, nato a [...] il [...] 13. TA BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo, per il ricorrente SE NI l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi h), p), r), aa), ac), ad), ae), bh) e bi) con cleclaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di c:ui al capo g) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso per i restanti motivi;
per il ricorrente IM ZI PI, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), r), ae), ba), bi) e bz) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi d) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;
per il ricorrente AB AZ, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), r) e b) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi g) e dn) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;
per il ricorrente OC GE l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi be), bh), bl) e cb), con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi m) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;
per il ricorrente NA PE LE DO, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), ar) e cf) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo c) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;
per il ricorrente GE PA, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo ba) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo m) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;
per il ricorrente UG LL, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), aa), ab), ac) e bq) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideternninazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo n) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;
per il ricorrente SE NN, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi s) e be) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideternninazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi cq) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi;
per OL AR ZE l'annullamento con declaratoria di estinzione dei reati contestatigli per intervenuta prescrizione;
di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di SA ZA, AN AR SU LI, IM De SE e BE TA;
udito l'avvocato dello Stato, in difesa della parte civile Ministero dell'Interno, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;
uditi gli avvocati Francesca Grazia Conte nell'interesse di AB AZ, Rocco UI Corvaglia nell'interesse di SE NI, AN NA ER nell'interesse di BE TA, TO VO nell'interesse di NN ZI PI, SE LE nell'interesse di OL AR ZE, Stefano De FR nell'interesse di AN AR SU LI, HE LA nell'interesse di GE PA, HE GO nell'interesse di UG LL, IA EI LA nell'interesse di NA PE LE DO, UI EC nell'interesse di SE NN, LE RI, in sostituzione del collega UI LA, nell'interesse di SA ZA, TO OG, nell'interesse di IM De SE, LA MI nell'interesse di SE NI, IA De Benedictis, in sostituzione del collega FR TO Caputo, nell'interesse di OC GE, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, visti gli artt. 605 e 592 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 2 luglio 2018 nei confronti di SE NI, AB AZ, OL AR ZE, IM De SE, NA PE LE DO, SA ZA, OC GE, AN AR SU LI, SE NN, IM ZI PI, GE PA, UG LL e BE TA: - riqualificati i fatti di cui ai capi DN), DO), DQ) e DS) nella contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei riguardi di AB AZ, NA PE LE DO, SA ZA e UG LL perché i fatti sono estinti per prescrizione;
- riqualificati nei riguardi di tutti gli imputati i fatti originariamente contestati ai sensi dell'art. 317 cod. pen. in quelli di cui all'art. 319 quater cod. pen., ha ridotto la pena a: - SE NI ad anni tre, mesi undici di reclusione;
- AB AZ ad anni tre, mesi otto di reclusione;OL AR ZE ad anni tre, mesi tre di reclusione;
NN De SE ad anni tre, mesi sei di reclusione;
NA PE LE DO ad anni tre, mesi dieci di reclusione;
SA ZA ad anni tre, mesi cinque di reclusione;
OC GE ad anni tre, mesi otto di reclusione;
AN AR SU LI ad anni tre, mesi sei di reclusione;
SE NN ad anni tre, mesi quattro di reclusione;
NN ZI PI ad anni quattro, giorni quindici di reclusione;
GE PA ad anni tre, mesi quattro di reclusione;
UG LL ad anni tre, mesi sette di reclusione;
BE TA ad anni tre, mesi tre di reclusione. La Corte di appello ha, inoltre, dichiarato la nullità della sentenza nei confronti di OL AR ZE limitatamente ai capi U), CG) e CZ), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce e ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite Ministero dell'Interno, MA ARnna e MA SA.
2. Avverso tale decisione hanno presentato ricorso per cassazione l'avvocato Rocco UI Corvaglia nell'interesse di SE NI, l'avvocato TO VO nell'interesse di NN ZI PI, l'avvocal:o Francesca Conte nell'interesse di AB AZ, l'avvocato FR TO Caputo nell'interesse di OC GE, l'avvocato IA EI Lazzaretl:i nell'interesse di NA PE LE DO, l'avvocato UI LA nell'interesse di SA ZA, l'avvocato HE LA nell'interesse di GE PA, l'avvocato SE LE nell'interesse di OL AR ZE, l'avvocato Stefano De FR nell'interesse di AN AR SU LI, l'avvocato HE GO nell'interesse di UG LL, l'avvocato UI EC nell'interesse di SE NN, l'avvocato TO OG nell'interesse di NN De SE e l'avvocato NA ER nell'interesse di BE TA.
3. L'avvocato Rocco UI Corvaglia, nell'interesse di SE NI, deduce quattro motivi: a) la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare specificamente sulle censure dedotte nell'atto di appello;
b) la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 158 e 161 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non ancora prescritti i delitti contestati al capo g) dell'imputazione.La sentenza impugnata, anche in tema di prescrizione, avrebbe, infatti, operato un giudizio generalizzato, valevole indistintamente per tutti gli imputati e avrebbe errato nel ritenere «la condotta più antica (di aprile 2009)» e, dunque, che «i reati di induzione indebita non si prescriveranno prima del febbraio 2022». La Corte di appello non avrebbe, tuttavia, considerato che al ricorrente sarebbero contestate al capo b) condotte risalenti persino al giorno di Natale del 1999 o del 2008. Alla data di pronuncia della sentenza impugnata (30 aprile 2021), dunque, sarebbe già maturata la prescrizione dei delitti contestati. c) la violazione degli artt. 319 quater e 319 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello, nel derubricare i fatti contestati in condotte di induzione indebita secondo i dettami delle Sezioni Unite DE (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258474 - 01), non avrebbe considerato che le richieste di danaro erano state accettate dai privati non per un abuso induttivo, per prevaricazione o intimidazione, ma per mera convenienza;
le condotte accertate avrebbero, dunque, dovuto essere qualificate ai sensi dell'art.319 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. c) la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., in quanto la Corte di appello erroneamente non avrebbe ritenuto applicabile la circostanza del danno economico di speciale tenuità, pur a fronte di utilità illecitamente percepite che oscillavano tra i 25 e 50 euro.
4. L'avvocato TO VO, nell'interesse di IM ZI PI, deduce quattro motivi: a) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. peri. e il vizio di motivazione sul punto in relazione ai capi d), p), q), r), ae), ba), bi),, bz) e du). La sentenza impugnata, anche in tema di prescrizione, avrebbe operato un giudizio generalizzato, valevole indistintamente per tutti gli imputati e avrebbe errato nel ritenere «la condotta