Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/04/2010, n. 8870
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In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'annullamento giurisdizionale del nuovo regolamento e delle relative tariffe che avrebbero dovuto essere approvate nei termini stabiliti dall'art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (e successivamente più volte prorogati in conseguenza di vari interventi legislativi) non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo, quindi, configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali. Ne consegue che il contribuente non è liberato dall'obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo eventualmente versato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L F ? Presidente -
Dott. B S ? rel. Consigliere -
Dott. B S ? Consigliere -
Dott. C P ? Consigliere -
Dott. G G ? Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17549-2007 proposto da:
MECCAR BGS DI GIUSEPPE & ANTONIO F.LLI LNA SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell?avvocato D?A V F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, O L, giusta delega in calce;
- ricorrente ?
contro
GEST LINE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, G E con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6, (avviso postale), giusta delega in calce;
COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell?avvocato P G, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato O E, giusta delega a margine;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 52/2007 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 12/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il resistente l?Avvocato PAFUNDI, che si riporta agli scritti e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Genova la societa? M BGS di Giuseppe e Antonio F.lli Lamanna s.a.s. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento fattale notificare dalla competente esattoria San Paolo Riscossioni, poi denominata Gest Line Spa., per conto di quel Comune, per attivita? di smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi, e percio? assimilati a quelli urbani, costituiti da residui di lavorazione per l?anno 2002. Essa esponeva che si trattava di atto esecutivo relativo a iscrizione a ruolo della tassa senza che ne ricorressero i presupposti, e segnatamente che le due delibere del consiglio comunale e della giunta, che avevano approvato rispettivamente il regolamento e la tariffa, erano state impugnate dinanzi al Tar, e pertanto non dovevano essere ritenute del tutto efficaci, sicche? la tassa era pretesa in via provvisoria;
comunque si trattava di rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali la stessa M provvedeva;
percio?
chiedeva l?annullamento di quell?atto esecutivo.
Instauratosi il contraddittorio, l?ente impositore e la concessionaria eccepivano che l?impugnativa si appalesava infondata, atteso che gli atti amministrativi erano efficaci, ed il servizio di smaltimento dei rifiuti comunque era stato prestato per le attivita?
artigianali di produzione svolte dalla contribuente. Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo. Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l?ente impositore e l?esattoria resistevano, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Liguria, la quale lo rigettava con sentenza n. 52 del 4.12.2006, osservando che la cartella di pagamento era motivata;
essa era stata emessa legittimamente quando il regolamento e la tariffa erano stati emanati ed erano in vigore;
il servizio era stato prestato, percio? la tassa andava pagata;
semmai la societa? incisa poteva richiedere lo sgravio o rimborso di parte di quanto eventualmente versato solo in un secondo momento. Contro questa pronuncia la societa? M BGS di Giuseppe e Antonio F.lli Lamanna ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.
Il Comune di Genova e la societa? Equitalia Polis Spa., nuova ragione sociale della Gest Line, che a sua volta aveva sostituito quella precedente della San Paolo Riscossioni, hanno resistito ciascuno con separato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va esaminata la questione, avente carattere pregiudiziale, sollevata dalla controricorrente Equitalia Polis circa la carenza di sua legittimazione passiva, trattandosi di rapporto contenzioso che investe i presupposti della tassa, e non