Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2021, n. 25351
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 26984-2018 proposto da: C B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentato e difeso dall'avvocato G R;- ricorrente - 2021 contro 815 ISTITUTO DIOCESANO PER ILSOSTENTAMENTO DEL CLERO DI TRANI, BARLETTA e BISCEGLIE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e C SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato S P, rappresentato e difeso dall'avvocato F A L;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 1131/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/07/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2021 dal Consigliere dott. F M C;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale dott. L C, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale di Trani, Sezione specializzata agraria, B C convenne in giudizio l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Trani, Barletta e Bisceglie e S C, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di prelazione agraria in relazione alla conduzione di un fondo rustico in agro di Bisceglie. A sostegno della domanda espose di essere stato conduttore di quel fondo per molti anni e che, non rinnovato il contratto alla scadenza da parte dell'Istituto, quest'ultimo aveva stipulato un contratto di affitto con S C, in violazione del diritto di prelazione a lui spettante in base all'art. 4 -bis della legge 3 maggio 1982, n. 203. Si costituì in giudizio l'Istituto convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno ed il mancato pagamento del canone locativo relativo all'anno 2013. S C rimase contumace. Il Tribunale accolse la domanda principale, dichiarò l'inefficacia del contratto stipulato tra i due convenuti e ordinò l'instaurazione di un nuovo contratto tra l'attore e l'Istituto convenuto, alle stesse condizioni di quelle previste nel contratto con il C;rigettò la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore, dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali dell'Istituto e condannò quest'ultimo alle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dall'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Trani, Barletta e Bisceglie e da S C in via principale e da B C in via incidentale e la Corte d'appello di Bari, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 10 luglio 2018, ha accolto l'appello principale, ha rigettato quello incidentale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda di prelazione proposta dall'originario attore, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese del doppio grado ed alla restituzione delle somme a lui versate in esecuzione della sentenza di primo grado.Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l'interpretazione corretta dell'art. 4-bis della legge n. 203 del 1982 porta a ritenere che, per aversi violazione del diritto di prelazione, debbano sussistere congiuntamente tre condizioni: che nei novanta giorni precedenti la scadenza del contratto il locatore riceva una o più offerte di locazione;che non provveda a comunicarle al precedente conduttore;che sottoscriva un nuovo contratto con il nuovo offerente nei sei mesi successivi. Aveva pertanto errato il Tribunale nel ritenere che i presupposti di cui sopra potessero essere considerati in via autonoma. Mancando, nel caso di specie, la prova della ricorrenza di tutte le condizioni di legge, non sussisteva alcuna violazione del diritto di prelazione del conduttore. Né poteva affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, che la circostanza per cui il contratto con il C era stato stipulato il 19 marzo 2014 - cioè due mesi e mezzo dopo la scadenza del contratto con il C - potesse costituire prova del fatto che quell'offerta contrattuale fosse pervenuta all'Istituto diocesano nei novanta giorni precedenti la scadenza. La Corte d'appello ha poi aggiunto che poteva attribuirsi «un qualche valore sintomatico, non apprezzato dal Tribunale», al fatto che il C aveva inviato all'Istituto diocesano una lettera raccomanda in data 4 febbraio 2014 (cioè dopo la scadenza del contratto) con la quale aveva chiesto al locatore di poter effettuare la raccolta delle ciliegie anche per l'anno 2014, «così mostrando per facta concludentia la volontà di accettare la risoluzione contrattuale in antitesi alla volontà di rinnovo del contratto». 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bari ricorre B C con atto affidato a due motivi. Resistono l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Trani, Barletta e Bisceglie e S C con un unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e la Sesta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 26 giugno 2020, n.12849, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile. Il ricorso è stato quindi nuovamente fissato per l'udienza pubblica del 10 marzo 2021 e poi trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria.
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