Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2014, n. 8548
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Testo completo
Fatto
La Commissione tributaria regionale dell'Emilia, con sentenza n. 37/05/07, depositata il 3.7.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna n. 141/03/2005 che annullava avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all'anno 2003, nei confronti della società "M. O. e V. s.s." ai sensi della L. n. 73 del 2002, art. 3, a seguito di accesso Inps in data 20.8.2003 per l'impiego di un lavoratore subordinati non iscritti nei libri obbligatori.
Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo con cui deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni in L. 23 aprile 2002, n. 73, del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quater, commi 9, 11 e 13, conv. in L. n. 608 del 1996, del D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come la CTR abbia errato nel riconoscere la illegittimità della sanzione amministrativa solo perchè il datore di lavoro ha ottemperato alla regolarizzazione del lavoratore nei termini di legge.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.3.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'iscrizione del lavoratore nel libro matricola, che dev'essere obbligatoriamente conservato sul posto di lavoro ed esibito a richiesta, deve avvenire in epoca antecedente all'inizio del lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt.