Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/04/2022, n. 10945
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22423-2020 proposto da: R R, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato V S,H;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso lo studio dell'avvocato S P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPINA GCO, ANTONELLA PATTERI, L C;
- resistente - avverso la sentenza n. 226/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. C P. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l'appello dell'INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di R R volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13, I. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell'esposizione morbigena. Nel caso di specie l'appellato era andato in quiescenza nel gennaio 1999 ed aveva presentato domanda amministrativa il 3.2.2017, dopo il termine decennale di prescrizione.
3. Avverso tale sentenza R R ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'INPS ha depositato procura speciale.
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso lo studio dell'avvocato S P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPINA GCO, ANTONELLA PATTERI, L C;
- resistente - avverso la sentenza n. 226/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. C P. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l'appello dell'INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di R R volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13, I. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell'esposizione morbigena. Nel caso di specie l'appellato era andato in quiescenza nel gennaio 1999 ed aveva presentato domanda amministrativa il 3.2.2017, dopo il termine decennale di prescrizione.
3. Avverso tale sentenza R R ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'INPS ha depositato procura speciale.
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