Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2024, n. 40530
Sentenza
8 ottobre 2024
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8 ottobre 2024
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Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il vincolo coercitivo dell'obbligo di dimora ha contenuto meno afflittivo di quello custodiale degli arresti domiciliari, in quanto tende a preservare la libertà di movimento e le opportunità lavorative del sottoposto, sicchè l'istanza del predetto finalizzata alla modifica della prescrizione di non allontanamento dall'abitazione per alcune ore del giorno è subordinata esclusivamente all'effettività della proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare, non anche alla condizione di assoluta indigenza, prevista invece, per la misura autocustodiale, dal disposto dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Sul provvedimento
Testo completo
40530-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1803 Presidente - SERGIO BELTRANI CC -8/10/2024 LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 26699/2024 MARCO IA AL IA DA BORSELLINO -relatore- RA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ER MO nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza resa il 18 luglio 2024 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha respinto l'appello proposto da IM IA avverso il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Salerno con cui è stata respinta l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in un supermercato in orario notturno. IM IA è sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, con divieto di allontanamento dall'abitazione dalle 20:00 alle 08:00 del giorno successivo, in quanto indagato in relazione ai reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito;
nelle more è già stato condannato con sentenza del 20 dicembre 2023 dal GUP del Tribunale di Salerno alla pena finale di due anni di reclusione. Il Tribunale ha respinto l'appello osservando che la deroga alle prescrizioni imposte all'imputato in orario notturno richiede che questi versi in condizioni di indigenza e abbia la necessità di provvedere al proprio sostentamento, ma l'imputato non ha offerto la prova di queste due condizioni.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo:
2.1 Violazione dell'art. 283 comma 4 cod. proc.pen. in quanto il tribunale ha erroneamente fatto riferimento ai presupposti dell'assolutezza dello stato di indigenza e della indispensabilità del lavoro quale mezzo di mantenimento, i quali rilevano ai fini della concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative in favore di persone che sono