Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2023, n. 06150
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierna ricorrente NA TO, con sentenza del 18/11/2021 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siena, in composizione monocra- tica, all'esito di giudizio ordinario, l'aveva condannata alla pena condizionalmente sospesa, con la non menzione, di mesi due di reclusione e sospensione della pa- tente di guida per tre anni in quanto riconosciutala colpevole del delitto p. e p. dall'articolo 590 bis c.p. perché, per negligenza, imprudenza, imperizia, inosser- vanza di leggi, regolamenti , ordini o discipline ed, in particolare, per violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionava lesioni personali gravi a LU Riccuccl, consistite in politrauma con frattura avambraccio sinistro refertate e giu- dicate guaribili in un periodo di tempo superiore a 40 giorni. Colpa consistita nell'a- vere - mentre si trovava alla guida dell'autovettura FIAT, targata DK188CT, per- correndo via Franci in direzione Viale Cadorna, giunto all'altezza del bar Il Leccio - in violazione dell'art. 154 D.Ivo. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e comunque delle norme di prudenza che impongono di conformare la condotta di marcia alle caratteristiche della strada al fine di evitare pericoli per la sicurezza delle persone, effettuato una manovra di retromarcia, senza assicurarsi di poterla effettuare in condizioni di sicurezza, così investendo il pedone LU UC che lo seguiva, cagionandogli le lesioni personali sopra indicate. In Siena il 13.4.2016 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la TO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente denuncia travisamento della prova e con- traddittorietà delle motivazioni, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio, con riguardo alle motivazioni articolate nella sentenza impugnata glo- balmente considerate. Si ricorda in ricorso che la Corte territoriale, confermando quanto affermato dal tribunale di primo grado ha affermato: "La dinamica del sinistro, incontestata, mette in risalto plurimi profili di colpa nella condotta tenuta dall'imputata, in quanto la stessa, nell'effettuare la manovra di retromarcia in un luogo transitato da pedoni, non prestava adeguata attenzione alle condizioni del traffico, per im- prudenza, non si avvede della presenza di due persone per negligenza, oppure, se le vide, calcolò male le distanze, per imperizia, così urtando la persona offesa che perdeva l'equilibrio, cadeva al suolo e si procurava la frattura del polso, nella con- dotta tenuta da TO si ravvisa anche un profilo di colpa specifica, costituita dalla violazione dell'art. 154 del codice della strada, per come contestato nell'imputa- zione" (il richiamo è a pag. 4 della sentenza della impugnata). Quanto appena riportato, per la ricorrente, appare infondato in quanto, nel caso di specie, a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata, non sa- rebbe stato dimostrato che la OT abbia compiuto la manovra di retromarcia con negligenza, imprudenza ed imperizia. Al contrario, nel corso del dibattimento sa- rebbe emerso che la TO, nel compiere la manovra, procedeva a "passo d'uomo" prestando tutte le attenzioni che una manovra di retromarcia richiede. La CC, invece, dal canto suo, sentita all'udienza del 6/11/2018, dichiarava di non saper descrivere la dinamica dell'incidente, affermando di essersi trovata "in terra" senza avvedersi del veicolo condotto dalla TO. In sostanza la dichiarazione della CC lascerebbe chiaramente intendere che la stessa, non prestando la dovuta attenzione, invadeva l'area di manovra del veicolo condotto dalla TO. Nel corso del dibattimento non sarebbe stato dimo- strato che la TO conducesse la manovra di retromarcia a velocità non adeguata ai luoghi e alle circostanze né tantomeno è stato dimostrato che l'imputata abbia, in qualche modo, violato le norme del codice della strada. La colpevolezza dell'imputata, nel caso trattato, sarebbe stata in sostanza dedotta dalle sole lesioni riportate dalla CC, senza neanche tener conto che dette lesioni certamente si sarebbero manifestate nella gravità conosciuta solo in funzione dell'età della parte offesa che, alla data del sinistro, il 13 aprile 2016, era ultraottantacinquenne. Infatti, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l'impatto tra il veicolo e la UC è stato lievissimo (circostanza che conferma il fatto che la TO procedeva a bassissima velocità) Paragonabile a una lieve, lievissima spinta che faceva perdere l'equilibrio alla parte offesa, la quale, cadendo a terra, si pro- curava la frattura del polso. Secondo la tesi proposta in ricorso dal dibattimento, in sostanza, sarebbe emerso che la TO non assumeva nessun comportamento tacciabile di negligenza, imperizia e/o imprudenza. In sostanza il Tribunale di Siena prima e la Corte d'Appello di Firenze poi avrebbero fondato le proprie decisioni su delle mere supposizioni. Pertanto, la sentenza impugnata, da una valutazione unitaria e globale, risul- terebbe manifestamente illogica e priva di una motivazione valida, in quanto il ragionamento articolato dalla Corte territoriale non si svilupperebbe secondo ca- noni razionali e massime d'esperienza, congetturale, essendo fondata su mere ipotesi e