Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16124

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16124
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO VINCENZO nato a POTENZA il 28/03/1967 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di V D LIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla dichiarazione di esecutività del decreto penale opposto QL.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa all'udienza del 14 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di V A a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 186/comma 2, lett. c)1 d1gs. 30 aprile 1992 n. 285, per essere rimasto inottemperante rispetto all'obbligo di sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni della messa alla prova, e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, mandando alla cancelleria per l'apposizione del relativo visto in calce al decreto.

2. Avverso l'ordinanza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge ed in specie degli artt. 168 quater cod. pen. e 464 octies cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il difensore osserva che la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova è prevista dall'art. 168 quater cod. pen. in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e che nel caso in esame il Gip non avrebbe motivato in ordine alla volontarietà della inottemperanza all'obbligo della sottoscrizione del verbale di sottoposizione. Il Gip inoltre non aveva considerato che, come indicato nella memoria difensiva depositata all'udienza, Agostino non aveva ricevuto alcuna notifica di convocazione presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Potenza al fine di sottoscrivere il programma.
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