Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2004, n. 13895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2004, n. 13895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13895
Data del deposito : 23 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.FO.R. - AZIENDA FORESTALE REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in uno con il Dott. A G, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato N C, che li difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 379/01 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 09/05/01 - R.G.N. 1633/99;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/04/04 dal Consigliere Dott. A C;

Udito l'Avvocato G per delega CARBONE;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F G R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catanzaro, depositato il 23 luglio 1999, A G, nella qualità di capo dell'Ufficio Amministrazione dell'Azienda Foreste Regionali, proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione, notificatagli il 24.6.1999, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro della stessa città gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessive L. 40.960.200 per la omessa trasmissione, all'INPS e alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro cinque giorni dalla assunzione di 63 lavoratori, degli esemplari del registro di impresa (artt. 9 bis, ter e quater del d.l. n. 510 del 1996, come convertito con legge n. 608/1996). L'opponente sosteneva che non era il legale rappresentante dell'Azienda e che, comunque, vi era stata la impossibilità di adempiere alle disposizioni di legge, attesa la indisponibilità degli stampati, non consegnati dall'INPS.
Nel contraddittorio con l'opposta Direzione, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'opposizione, osservando che era stato il Dott. G, seppure su incarico del presidente dell'AFOR, a procedere alle assunzioni;
e che lo stesso, incaricato di tutti gli incombenti relativi, doveva munirsi della documentazione necessaria prima dell'avviamento dei lavoratori.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando quattro motivi di censura, illustrati con memoria, l'AFOR, Azienda Forestale Regione Calabria, e il Dott. A G, quale capo dell'Ufficio Amministrazione dell'AFOR di Catanzaro.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dall'AFOR, atteso che la ordinanza-ingiunzione di cui si discute è stata emessa nei confronti del solo A G, capo dell'Ufficio Amministrazione di Catanzaro dell'Azienda, e che nel primo grado del giudizio, correttamente, la opposizione era stata proposta dal solo Dott. G.
Va ribadito, infatti, che, in tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica, ex art. 6, comma 3, della legge 24 novembre 1989, n. 681, in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante o dipendente, autore dell'illecito, non comporta che detta persona giuridica possa considerarsi "interessata", ai sensi dell'art. 22, comma 1, della stessa legge, a proporre opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante o dipendente, attese l'autonomia delle posizioni degli obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione (in funzione della successiva ordinanza ingiunzione) - e

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