Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2019, n. 19365

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2019, n. 19365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19365
Data del deposito : 7 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA ul meno propocts ZENG JIANSHENG nato il 22/02/1987 avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO G S;
lette le conclusioni del PG S S che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Z J nei riguardi del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 31.10.2017 dal pubblico ministero, in sede, con riferimento alla pena detentiva espianda di anni 5 mesi 6 giorni 23 di reclusione, decorrente dal 22.05.2016, data dalla quale il condannato si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per uno dei titoli oggetto di esecuzione;
riteneva inoperante il disposto dell'art. 656 comma 5 cod.proc.pen., nel testo emendato dalla sentenza n. 41 del 2018 della Corte costituzionale nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore a quattro anni anche se costituente residuo di maggior pena, rilevando che nel caso di specie doveva trovare applicazione la norma di cui al comma 10 dell'art. 656 e che la pena residua da espiare, anche tenendo conto del presofferto, al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione era pari ad anni 4 mesi 1 giorni 14;
riteneva che il giudice dell'esecuzione non potesse sindacare l'operato del pubblico ministero, precedente l'intervento della Consulta, in rapporto alla previsione contenuta nel comma 4-bis dell'art. 656 del codice di rito, la cui inosservanza non era comunque sanzionata da nullità.

2. Ricorre per cassazione Z J, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 656, commi 4-bis e 10, cod.proc.pen., e lamentando l'omessa trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, da parte del pubblico ministero, prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione, al fine dell'eventuale concessione del beneficio della liberazione anticipata, il cui riconoscimento sarebbe stato idoneo a ricondurre la pena residua entro il limite previsto dal comma 5 dell'art. 656 per la sospensione della sua esecuzione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, rilevando che il magistrato di sorveglianza aveva poi effettivamente concesso al condannato 180 giorni di liberazione anticipata.
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