Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2020, n. 01164

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2020, n. 01164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01164
Data del deposito : 21 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente nesso dicausalità SENTENZA ex art.1227, co.1, c.c. - su] ricorso 11746-2018 proposto da: Allegazione - Mancato BELLEZZA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, rilievo da VIA

TACITO

23, presso lo studio dell'avvocato C parte del primo DE MICHEL', che lo rappresenta e difende unitamente giudice - Omesso agli avvocati A MNTEVERDE, ALFREDO esperimento dell'atto di MONTEVERDE;
appello sul punto - 2019

- ricorrente -

Preclusione di giudicato 2102

contro

Sussistenza FALLIMENTO LUIGI VIALE SPA in persona del co-curatore Dott. A B, elettivamente domiciliata in R.G.N. 11746/2018 ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio cr°2',/1"( (J-), dell'avvocato M A, rappresentata e difesa Rep. dall'avvocato G G;
Ud. 15/10/2019 - con troricorrente- PU nonchè

contro

MONTIPO' TRADING SRL ;
- intimata - avverso la sentenza n. 2192/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2019 dal Consigliere Dott. S G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento dei motivi 1-6 del ricorso;
udito l'Avvocato A MNTEVERDE;
udito l'Avvocato M A per delega;

FATTI DI CAUSA

1. C B ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 2192/17, del 9 ottobre 2017, della Corte di Appello di Torino, che - respingendo il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 214/15, del 24 febbraio 2015, del Tribunale di Novara - ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, la declaratoria di responsabilità dell'odierno ricorrente e della società Montipò Trading S.r.l. (d'ora in poi, "Montipò"), in relazione all'evizione limitativa subita dalla società Luigi Viale S.p.a. (peraltro, dichiarata fallita in corso di causa) su beni oggetto del contratto di compravendita del 19 maggio 2000, condannando, in solido, il B e la società Montipò a pagare alla società Luigi Viale l'importo di 145.000,00 e stabilendo, infine, che l'odierno ricorrente tenga indenne e manlevi la società Montipò da tale obbligo di pagamento.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver provveduto a redigere, nella sua qualità di notaio, il contratto di compravendita del 9 aprile 1996, con il quale Giovanni ed Edoardo Balocco alienarono, alla società M.G. Attività Immobiliari S.r.l. (poi incorporata per fusione nella società Montipò), la proprietà di taluni appezzamenti di terreno, siti in Villanova Monferrato. Di seguito, con ulteriore rogito de! 9 maggio 2000, nuovamente predisposto dal medesimo notaio B, la predetta società M.G. Attività Immobiliari ebbe a rivendere i terreni "de quibus" alla società Luigi Viale. Riferisce, altresì, l'odierno ricorrente che i beni in questione formarono oggetto, successivamente, di ulteriori atti dispositivi, tutti predisposti, peraltro, da altri professionisti.In particolare, dopo che la società Luigi Viale ebbe a trasferire i terreni alla società Centri Commerciali S.p.a., la proprietà degli stessi perveniva, per effetto di fusione societaria, alla società Immobiliare Bennet S.p.a., che contestualmente divenne società Gallerie Commerciali Bennet S.p.a. (d'ora in poi, "Gallerie"). Quest'ultima, a propria volta, ebbe poi a costituire, in veste di unico socio fondatore, la società Villanova Retail Park S.r.l. (d'ora in poi, "Villanova"), conferendole il ramo d'azienda comprendente, fra gli altri, i terreni in questione. Infine, sempre la predetta società Gallerie ebbe a cedere alla società Redilco Real Estate S.p.a. (d'ora in poi, "Redilco") la partecipazione al capitale di Villanova, alla quale - come detto - i terreni in questione risultavano intestati. Ciò premesso, il ricorrente riferisce che la società Redilco, nella sua veste di unico socio di Villanova, venuta a conoscenza dell'esistenza, sui terreni, di due gravami ipotecari risalenti agli anni 1973 e 1976 e successivamente rinnovati (gravami non dichiarati nell'atto mediante quale V era pervenuta nella disponibilità degli stessi), fornì a Villanova la provvista con cui essa estinse il debito garantito dalle ipoteche. Orbene, avendo Redilco intrapreso un giudizio arbitrale

contro

Gallerie, definito in via transattiva con il pagamento, da parte di quest'ultima alla prima, di C 170.000,00, Gallerie aveva insistito presso la società Luigi Viale (propria dante causa) affinché quest'ultima le corrispondesse l'importo pagato a Redilco, in forza della intervenuta transazione. Per parte propria, la società Luigi Viale, ancora una volta in via transattiva (e senza coinvolgimento alcuno, neppure in questo caso, del notaio B), aveva provveduto a versare alla società Gallerie la somma di C 140.000,00. Su tali basi, pertanto, la medesima società Luigi Viale convenne in giudizio sia la propria dante causa, incorporata nel frattempo in Montipò, sia il notaio B, chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento del danno (identificato nel pagamento della somma suddetta, a titolo transattivo), in ragione dei rispettivi inadempimenti contrattuali, segnatamente, per la società venditrice, dell'obbligazione ex art. 1476, comma 1, n. 3), cod. civ., nascente dal contratto di compravendita, per il professionista, invece, di quella derivante dal contratto d'opera intellettuale. L'adito Tribunale di Novara, in accoglimento della domanda attorea, riconosceva, come detto, la responsabilità del notaio B e della società Montipò, in relazione all'evizione limitativa subita dalla società Luigi Viale su beni oggetto del contratto di compravendita del 19 maggio 2000, condannando, in solido, i convenuti a pagarle l'importo di C 145.000,00, stabilendo, infine, che il B tenesse indenne e manlevasse la società Montipò da tale obbligo di pagamento. Esperito gravame dall'odierno ricorrente, lo stesso veniva rigettato dalla Corte di Appello di Torino.

3. Avverso la sentenza della Corte torinese ricorre per cassazione il B, sulla base - come detto - di sette motivi.

3.1. Il primo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2642, 2479, 2481-bis e 2497 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la società Villanova necessitasse di un finanziamento per estinguere i debiti ipotecari, e che fosse doveroso, a propria volta, per la società Redilco, finanziare la società Villanova. Si evidenzia come il giudice d'appello, dopo aver riconosciuto essere "indubbiamente vero che il «solvens» del credito bancario originante dalle iscrizioni ipotecarie era stata la Villanova", abbia, nondimeno, ritenuto che la società Redilco avesse titolo per agire contro la società Gallerie (affermazione, questa, oggetto come si vedrà - del secondo motivo di ricorso), pervenendo a tale conclusione sul presupposto, censurato con il motivo qui in esame, che Redilco fosse tenuta a finanziare, allo scopo di estinguere il debito assistito da ipoteca, la propria "partecipata", giacché, altrimenti, avrebbe potuto subire la pretesa all'aumento del capitale sociale della Villanova, oppure avrebbe esposto la stessa a rischio dell'insolvenza. Nel premettere che le norme disciplinanti il sistema delle società di capitali si fondano sul principio della responsabilità limitata dei soci (in particolare, per la società a responsabilità limitata, l'art. 2642, comma 1, cod. civ.), il ricorrente reputa entrambe le affermazioni di cui sopra "gravemente errate". La prima, perché un socio (e tantomeno l'unico socio) non può mai subire un aumento di capitale della partecipata, giacché la determinazione di aumentare, o meno, il capitale costituisce - in un sistema, come detto, che è retto dal principio della responsabilità limitata - una scelta della proprietà che è, per sua natura, del tutto discrezionale. Del pari sarebbe erronea, poi, anche la seconda affermazione, in quanto nulla impone al socio unico di pagare i debiti della partecipata, neppure se tale inerzia determini l'insolvenza di quest'ultima (evenienza, oltretutto, rimasta del tutto indimostrata nel caso di specie). E ciò perché i presupposti e i limiti della responsabilità - peraltro risarcitoria, e quindi di diversa natura - della società controllante, la quale eserciti poteri di direzione e di coordinamento, sono quelli fissati dall'art. 2497 cod. civ., nel caso di specie non solo insussistenti, ma neppure allegati. 3.2. 11 secondo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1203 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la società Redilco, per il sol fatto di aver finanziato Villanova, avesse titolo per pretendere che, di quanto da quest'ultima pagato al creditore ipotecario, rispondesse la propria dante causa, ovvero la società Gallerie. Si censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui Redilco, per il fatto di aver finanziato la propria partecipata Villanova, "avesse titolo per agire contro la società Gallerie Commerciali Bennet S.p.a.". Il ricorrente, invero, evidenzia come Redilco non avesse alcun debito verso il creditore ipotecario soddisfatto da Villanova, né che fosse gravata, per le ragioni già illustrate, da alcun obbligo di finanziare la propria partecipata, perché questa "purgasse" i terreni dalle ipoteche. Di conseguenza, Redilco non poteva vantare alcunché nei confronti della società Gallerie, come confermerebbe anche il contenuto dell'accordo transattivo con essa raggiunto in sede arbitrale. Nello stesso, infatti, si legge che il pagamento di C 170.000,00, effettuato da Gallerie in favore di Redilco, aveva come corrispettivo "il diritto di regresso e tutti gli altri diritti in generale a Redilco spettanti per effetto del pagamento da essa effettuato" al creditore ipotecario. Tuttavia, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, nei confronti del creditore ipotecario l'unico "solvens" fu Villanova, non Redi!co, sicché essa non divenne mai titolare di alcun diritto di regresso, ma soltanto di un credito verso la controllata per la restituzione del finanziamento effettuato in suo favore. Pertanto, nessun diritto di credito verso la società Luigi Viale fu acquisito da Gallerie, per effetto del già menzionato accordo transattivo da essa concluso con Redilco, considerato che - come già detto - fu Villanova a pagare il creditore ipotecario, mancando, così, qualsiasi surrogazione connessa al pagamento, sia per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1203 cod. civ. (e, in particolare, di quello di cui al n. 3, non potendo Redilco ritenersi soggetto obbligato "con altri o per altri al pagamento"), sia per l'assenza di qualsiasi altro credito di Redilco verso Gallerie, in forza di rapporti anteriori al (e diversi dal) già menzionato accordo transattivo.
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