Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/11/2020, n. 25952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/11/2020, n. 25952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25952
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9868-2019 proposto da: IANNÌ GIUSEPPA, IANNI' CARMELA, IANNI' CATERINA, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA LUIGI CANINA

6, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentate e difese dall'avvocato GIOSUE' DOMENICO MEGNA;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

per revocazione della sentenza n. 22753/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere I T \( Ric. 2019 ri. 09868 sez. SU - ud. 15-09-2020 -2-

RILEVATO

1. Che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22753 del 2018, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno nei confronti di I C, I C e I G, avverso la sentenza n. 1386/2012 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Con ordinanza interlocutoria del 17 gennaio 2018, la Sezione Lavoro di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, aveva, infatti, rimesso il ricorso al Primo Presidente, perché valutasse l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza "quanto ai profili sistematici nonché per le ricadute di forte impatto sociale ed economico che derivano dalla scelta di considerare quali superstiti delle vittime del dovere, ai sensi della legge n. 266 del 2005 commi 262-265, anche i fratelli e le sorelle non conviventi né a carico della vittima al momento del suo decesso".

3. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, aveva confermato la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda proposta nei confronti delle suddette Amministrazioni da Caterina, Carmela e Giuseppa I, sorelle di Giuseppe I, militare di leva comandato in missione di lancio con paracadute, rimasto vittima della sciagura aerea avvenuta nel tratto di mare della Meloria (Livorno) il 9 novembre 1971. Le ricorrenti, sorelle non conviventi né a carico del militare al momento della sua morte, avevano chiesto il riconoscimento, quali superstiti di quest'ultimo vittima del dovere, ad essere inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del dPR n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente.

4. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 22753 del 2018 hanno ritenuto che la domanda di Caterina, Carmela e Giuseppa I non Ric. 2019 n. 09868 sez. SU - ud. 15-09-2020 -3- poteva trovare accoglimento, in quanto le stesse non erano conviventi o a carico. In particolare, hanno affermato che il chiaro tenore letterale dell'art 82 della legge n. 388 del 2000, la cui portata applicativa costituiva oggetto specifico della questione posta dall'ordinanza interlocutoria, consentiva di escludere che le ricorrenti potessero rientrare nella nozione di superstiti accolta da detta norma e che, comunque, l'art 82 citato fornisse la nozione di superstite valida al di fuori delle ipotesi da essa disciplinate e, dunque, in generale con riferimento alle vittime del dovere. La norma, dunque, delineava una specifica categorie di vittime del dovere ovvero le vittime del dovere, rese invalide o decedute, per una particolare e ben specifica causa e cioè tali a causa di "azioni criminose" ed attribuisce ad esse ed ai familiari superstiti ivi indicati i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. I citati elementi testuali non consentivano di trarre, come preteso dalle ricorrenti, un principio generale di estensione a tutte le vittime del dovere della nozione di superstite individuata dalla disposizione in esame.
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