Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/05/2023, n. 14699

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/05/2023, n. 14699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14699
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24227/2016R.G. proposto da Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,con domicilio eletto in Roma, via Poli n. 29, presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato M L C;
–ricorrente –

contro

Aemme S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Luigi Capuana n. 207, presso lo studio degli avvocati M B e M B che la rappresentano e difendono;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 2579/47/2016, depositata il 16 marzo 2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania;
Tributi Regionali udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023, dal consigliere dott. L P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G L, che ha chiesto di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione .

FATTI DI CAUSA

1. –Con sentenza n. 2579/47/2016, depositata il 16 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello della Regione Campania, così integralmente confermando la decisione diprime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) dovuta dalla contri b uente (ai sensi della legge reg.Campania, 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3) per l’anno 2007. Il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado rilevando, in sintesi, che la contribuente era titolare di un impianto di distribuzione carburanti per rifornimento di natanti, ges tito nella zona demaniale marittima di Sapri , e che l’imposta regionale era stata istituita con esclusivo riferimento alla benzina per autotrazione, laddove la distinzione tra «carburanti per autotrazione» e «rifornimento per natanti» conseguiva dalla stessa legislazione regionale (legge reg. Campania, 29 marzo 2006, n. 6, artt. 2, 26 e 28). 2. –La Regione Campania ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Aemme S.r.l. resiste con controricorso,illustrato con memoria. Fissato all’udienza pubblica del 15 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo mot ivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17, alla l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13, alla legge reg. Campania, 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, ed alla legge reg. Campania, 12 novembre 2004, n. 8, art. 2, comma 2, deducendo, in sintesi, che i dati normativi di fattispecie, - che avevano riguardo all’individuazione dell’oggetto del tributo («benzina per autotrazione»), ed al relativo soggetto passivo («concessionario o … titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante»), - non deponevano affatto per la distinzione arbitrariamente operata dal giudice del gravame, il presupposto impositivo dovendosi, dunque, ritenere perfezionato al momento dell’immissione in consumo di benzina di autotrazione, ed a prescindere dalla sua destinazione alla autotrazione di veicoli o di natanti. Soggiunge la ricorrente che malamente evocata rimaneva anche la disciplina di cui alla legge reg. Campania n. 6 del 2006, cit., atteso che veniva, così, in considerazione la (mera) regolamentazione amministrativa della rete di distribuzione dei carburanti senz’alcuna incidenza sulla disciplina fiscaledelle imposte dovute al consumo. Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater(inserito dall’art. 1, comma 17,l. n. 228 del 2012) sull’assunto che, - ed alla stessa stregua della fondatezza del primo motivo di ricorso, - alcun ulteriore versamento del contributo unificato avrebbe potuto disporsi in relazione al rigetto del gravame. 2. –Occorre premettere che, nel controricorso, la parte introduce questioni che, -involgendo la motivazione dell’atto impugnato oltrechè la legittimazione attiva della Regione Campania, - non risultano esaminate dalla gravata sentenza e che, pertanto, sono inammissibili in questa sede, venendo in considerazione (al più) questioni che sono rimaste assorbite nella ratio decidendidella gravata sentenza. 3. – Tanto premesso, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, per quanto debba essere corretta la motivazione della gravata sentenza. 3.1 - L’imposta in contestazione rinviene il suo fondamento normativo nel d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17, comma 1, che, -dando attuazione alla delega di cui alla l. 14 giugno 1990, n. 158, art. 6, comma 1, lett. c), -ha disposto che « Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.». E, per l’appunto avvalendosi della facoltà (così) attribuita, la Regione Campania, con la legge 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, cit., ha istituito (a decorrere dal 1 gennaio 2004)«l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, articolo 17.». Imposta, questa, che da ultimo è stata soppressa tanto dal legislatore nazionale, - che, con l. 30 dicembre 2020, n. 178 , art. 1, comma 628, ha disposto che «L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.», - quanto dalla stessa Regione Campania che, con legge 29 giugno 2021, n. 5,art. 54, - nel d isporre l’abrogazione delle disposizioni normative che, per il passato, avevano regolato il prelievo tributario in questione (art. 54, comma 2), - ha espressamente previsto che « A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.» (art. 54, comma 1). Come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopra ripercorsa, l’IRBA non può trovare più applicazione nella Regione Campania a decorrere dal periodo d’imposta 2021, ciò non di meno rimanendo «salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte» durante il periodo di vigenza del tributo. 4. –La direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, art. 1, paragrafo 2, dispone nei seguenti termini: «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta;
sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.». Ai sensi di detta disposizione, - che sostanzialmente riproduce le previgenti disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 (cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, punto 27;
CGUE, 5 marzo 2015, causa C- 553/13, Statoil Fuel Retail, punto 34), - gli Stati membri possono , quindi,applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Le due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio (v., ex plurimis, CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, Vapo Atlantic SA, punti 19 e ss.;
CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, punti 27 e ss.;
CGUE, 25 luglio 2018, causa C 103/17, La Messer France SAS, già Praxair, punti 34 e ss.). 4.1 -Con specifico riferimento all’I RBA istituita dalla Regione Lazio con legge reg. 23 dicembre 2011, n. 19, art. 3 , - e, dunque, ad una disciplina del tutto omogenea a quella (ora) in esame siccome rinveniente dal medesimo fondamento normativo offerto dalla legislazione nazionale, e connotata da medesimi contenuti di regolazione, -la Corte di Giustizia ha statuito che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali (CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cit., punti 32 ss.). 4.1.1. -La Corte di Giustizia ha, così, rimarcato che: -l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, « in quanto disposizione derogatoria al principio dell'armonizzazione delle condizioni relative alla riscossione dell'accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).»;
- « sebbene la destinazione al bilancio degli enti territoriali del gettito di un'imposta per il finanziamento da parte di tali enti di competenze loro attribuite possa essere un elemento da prendere in considerazione per identificare l'esistenza di una «finalità specifica» ai sensi di detta disposizione, una simile destinazione, che si configura come una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale,costituire una condizione sufficiente al riguardo … Diversamente, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, circostanza che priverebbe l'armonizzazione delle accise istituitada tale direttiva di ogni effetto utile.»;
-«l'esistenza di una “finalità specifica”, ai sensi di tale disposizione, non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell'imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore. Infatti, se così fosse, l'asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 40).»;
-«Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una “finalità specifica” ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l'imposta in questione miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la predetta finalità specifica (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel Retail, C - 553/13, EU:C:2015:149, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).». 4.1.2 - E’, poi, appena il caso di rilevare che (già) nell’impianto della legge di delega (n. 158 del 1990, art. 6), la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni» veniva correlata all’obiettivo di «attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione»;
e che, ivi difettando l’individuazione di una «finalità specifica», ad un siffatto vuoto di previsione nemmeno la legge della Regione Campania ha mai ovviato. 4.2 –Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, alla disposizione di cui alla direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2, va riconosciuta efficacia diretta nello Stato (Cass., 15 ottobre 2020, n. 22343, in motivazione;
Cass., 23 ottobre 2019, n. 27101;
Cass.,4 giugno 2019, n. 15198) e, in ragione del primato del diritto dell’Unione Europea, - che impone il doveroso rispetto degli obblighi di adottare «ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione» (cd. principio di leale cooperazione;
art. 4, par. 3, del TUE, già art. 10 TCE), e di realizzare il risultato prescritto da una direttiva («salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»;
art. 288 TFUE, già art. 249 TCE), - alla stessa , nell’interpretazione offertane dalla Corte di Giustizia, il giudice nazionale deve dare applicazione, - non venendo in rilievo, per l’appunto, un rapporto esaurito(v. Cass. Sez . U., 16 giugno 2014, n. 13676), - «disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» (così CGUE, 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punto 24;
v., altresì, Corte Cost., 11 marzo 2022, n. 67;
Corte Cost., 14 dicembre 2017, n. 269);
e, come rimarcato dalla Corte, la verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un'apposita eccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto(v., ex plurimis, Cass., 9 ottobre 2019, n. 25278;
Cass, 31 ottobre 2018, n. 27822;
Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952;
Cass., 2 luglio 2014, n. 15032). 5. –Il secondo motivo è, per converso, fondato, e va accolto. 5.1 - La Corte , difatti, ha già avuto modo di rilevare, da un lato, che, -in ragione della natura di carattere amministrativo della relativa statuizione, che non attiene alla sfera della decisione sullo ius litigatoris, riguardando il rapporto del contribuente con l'erario relativamente alle condizioni per l'accesso alla giustizia, - va rilevata , anche d'ufficio, l'erroneità della statuizione sul versamento del contributo unificato;
e, dall’altro (in adesione all’interpretazione operata da Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18), che la disposizione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi