Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2019, n. 08315
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da R E nato a Modena il 10/10/1958 R C nato a Modena il 05/07/1957 avverso la sentenza del 10/11/2017 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R A, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. L L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 23 luglio 2015 del Tribunale di Modena, riconosciuta nei confronti di entrambi gli imputati E R e C R la continuazione fra i fatti sub iudice e quelli oggetto della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 settembre 2009, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta, con revoca della già concessa sospensione condizionale della pena e condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
1.1. Giova precisare che i Ricchi sono imputati dei reati di cui agli artt. 388 e 659 cod. pen. perché, quali gestori di un ristorante, da un lato, non ottemperavano all'esecuzione del provvedimento emesso dal giudice civile che intimava loro di non svolgere, nello spazio adibito a parcheggio e nel fondo di loro proprietà di pertinenza del ristorante, attività comportanti un aumento del livello di rumorosità;
per altro verso, inducevano lo svolgimento di attività rumorose, consentendo il transito ed il parcheggio, nella medesima area, di numerosi mezzi pesanti in orario anche serale e in giorni festivi di chiusura del ristorante, con produzione di elevato inquinamento acustico, tale da disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, omettendo altresì di predisporre idonei accorgimenti atti a limitare la rumorosità.
2. Con atto a firma del comune difensore di fiducia, E R e C R chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 659 e 388 cod. pen. e 10, comma 2, legge 26 ottobre 1995, n. 447, per avere la Corte d'appello ritenuto integrati i reati ascritti agli imputati sebbene, nei tredici sopralluoghi effettuati nell'ottobre 2007, la rumorosità ambientale sia risultata assente o scarsa e, a partire dal 2 febbraio 2011 (ultimo accesso dei carabinieri di Spilamberto), non siano più state registrate emissioni potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indeterminato di persone, essendo stata indicata a carico la sola segnalazione della persona offesa Franchini portatrice di un interesse processuale personale. Per altro verso, denunciano l'erroneo inquadramento giuridico della seconda contestazione, là dove si trattava - non di rumori molesti derivanti da schiamazzi e urla provenienti dal ristorante - ma di fonti sonore prodotte dalla circolazione di mezzi utilizzati dall'utenza del punto di ristoro, integranti l'illecito amministrativo di cui al menzionato art. 10;
2.2. violazione di legge processuale in relazione all'art. 162-ter cod. pen. ed illogicità della motivazione, per avere i Giudici di merito erroneamente omesso di riconoscere la causa di estinzione del reato conseguente alla riparazione o al risarcimento del danno. Evidenziano che, per giurisprudenza costante, detta causa è riconoscibile anche qualora il risarcimento non sia accettato dalla persona offesa - come appunto nella specie, giusta l'offerta banco iudicis -, allorché il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. D'altra parte, rimarcano come l'impossibilità di monetizzare il danno alla salute rilevata dalla Corte territoriale si ponga decisamente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno, essendo - ad ogni modo - il danno alla salute derivante dalle immissioni illecite già stato monetizzato nella sentenza del Tribunale di Modena;
2.3. violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere i giudici del gravame disposto la revoca della sospensione condizionale
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R A, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. L L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 23 luglio 2015 del Tribunale di Modena, riconosciuta nei confronti di entrambi gli imputati E R e C R la continuazione fra i fatti sub iudice e quelli oggetto della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 settembre 2009, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta, con revoca della già concessa sospensione condizionale della pena e condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
1.1. Giova precisare che i Ricchi sono imputati dei reati di cui agli artt. 388 e 659 cod. pen. perché, quali gestori di un ristorante, da un lato, non ottemperavano all'esecuzione del provvedimento emesso dal giudice civile che intimava loro di non svolgere, nello spazio adibito a parcheggio e nel fondo di loro proprietà di pertinenza del ristorante, attività comportanti un aumento del livello di rumorosità;
per altro verso, inducevano lo svolgimento di attività rumorose, consentendo il transito ed il parcheggio, nella medesima area, di numerosi mezzi pesanti in orario anche serale e in giorni festivi di chiusura del ristorante, con produzione di elevato inquinamento acustico, tale da disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, omettendo altresì di predisporre idonei accorgimenti atti a limitare la rumorosità.
2. Con atto a firma del comune difensore di fiducia, E R e C R chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 659 e 388 cod. pen. e 10, comma 2, legge 26 ottobre 1995, n. 447, per avere la Corte d'appello ritenuto integrati i reati ascritti agli imputati sebbene, nei tredici sopralluoghi effettuati nell'ottobre 2007, la rumorosità ambientale sia risultata assente o scarsa e, a partire dal 2 febbraio 2011 (ultimo accesso dei carabinieri di Spilamberto), non siano più state registrate emissioni potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indeterminato di persone, essendo stata indicata a carico la sola segnalazione della persona offesa Franchini portatrice di un interesse processuale personale. Per altro verso, denunciano l'erroneo inquadramento giuridico della seconda contestazione, là dove si trattava - non di rumori molesti derivanti da schiamazzi e urla provenienti dal ristorante - ma di fonti sonore prodotte dalla circolazione di mezzi utilizzati dall'utenza del punto di ristoro, integranti l'illecito amministrativo di cui al menzionato art. 10;
2.2. violazione di legge processuale in relazione all'art. 162-ter cod. pen. ed illogicità della motivazione, per avere i Giudici di merito erroneamente omesso di riconoscere la causa di estinzione del reato conseguente alla riparazione o al risarcimento del danno. Evidenziano che, per giurisprudenza costante, detta causa è riconoscibile anche qualora il risarcimento non sia accettato dalla persona offesa - come appunto nella specie, giusta l'offerta banco iudicis -, allorché il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. D'altra parte, rimarcano come l'impossibilità di monetizzare il danno alla salute rilevata dalla Corte territoriale si ponga decisamente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno, essendo - ad ogni modo - il danno alla salute derivante dalle immissioni illecite già stato monetizzato nella sentenza del Tribunale di Modena;
2.3. violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere i giudici del gravame disposto la revoca della sospensione condizionale
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