Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2021, n. 26458
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI RI FL, nata a [...] iI45/07/1996 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di RI FL CI propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione presentata nei confronti del dr. BR CI, amministratore giudiziario nominato nel procedimento di prevenzione n. 60/16, definito con decreto, divenuto irrevocabile il 27 ottobre 2020, versando in situazione di incompatibilità. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare, per erronea applicazione degli artt. 34,37,223 e 231 cod. proc. pen. e, in subordine, chiede di sollevare la questione di costituzionalità del decreto legislativo 159/11 nella parte in cui non prevede la ricusabilità dell'amministratore giudiziario. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione per mancanza di norme regolatrici della fattispecie denunciata, ma la valutazione è erronea, essendo applicabili le norme generali dell'ordinamento, in particolare, gli artt. 223 e 231 cod. proc. pen. per l'evidente assimilabilità dell'ausiliario del giudice all'amministratore giudiziario o l'art. 192 cod. proc. civ. Segnala che la Corte di appello aveva riformato il decreto di primo grado e disposto la restituzione di alcuni beni, tra i quali l'immobile sito in Fregene di proprietà della ricorrente;
ché il provvedimento diventava