Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 7317
Sentenza
18 novembre 2022
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18 novembre 2022
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Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua integrazione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, sicché la valutazione attinente al pericolo di elusione della misura deve essere compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale.
Sul provvedimento
Testo completo
0 7317-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 89 GEPPINO RAGO Presidente - CC 18/11/2022- ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 27786/2022 GIOVANNI ARIOLLI MARZIA MINUTILLO TURTUR EMANUELE CERSOSIMO Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dell'Avvocato Michele Monaco, difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. AO CI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza, pronunciata in data 4 giugno 2022, con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.
2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen. I giudici di merito non avrebbero effettuato una valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza la cui sussistenza era necessaria per dimostrare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen.; la motivazione sarebbe, infatti, esclusivamente fondata su un unico indizio desunto dall'intestazione al CI delle quote sociali della società Zio Melo s.r.l. avvenuta in data 3 febbraio 2020 con conseguente violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
2.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 512-bis cod. pen. in assenza di elementi da cui dedure la commissione da parte del ricorrente di una condotta istigatrice o comunque volta ad indurre il destinatario della misura di prevenzione ad intestargli il bene, non essendo la mera consapevolezza della fittizietà dell'intestazione elemento sufficiente a perfezionare la fattispecie rubricata.
2.2. Secondo il ricorrente la sussistenza dell'elemento materiale del reato di interposizione fittizia sarebbe esclusa dal fatto che, al momento della cessione di quote in favore del CI, la misura di prevenzione disposta nei confronti di AL IN era stata annullata con decreto emesso dalla Corte di Cassazione.
2.3. I giudici del Riesame avrebbero ignorato la doglianza difensiva con la quale veniva affermata la carenza indiziaria in ordine alla consapevolezza da parte del CI del trasferimento in suo favore delle quote della società Zio Melo s.r.l.; la motivazione sarebbe, inoltre, priva di ogni valutazione della versione difensiva resa dall'indagato nel corso dell'interrogatorio dell'11 maggio 2022 (in tale occasione l'indagato ha riferito di non sapere nulla dell'acquisto di tali quote, essendosi limitato a fare da prestanome per l'amministrazione delle società Zio Melo e Station Food).
3. Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta la mancanza di motivazione. La motivazione è manifestamente illogica e contradditoria nella parte in cui ha utilizzato quanto riferito dal CI in ordine alla paura nutrita dallo stesso perché consapevole di aver stretto rapporti con la 'ndrangheta al fine di dimostrare la sussistenza dell'aggravante dell'intimidazione mafiosa, valutazione che si pone in contrasto logico con quanto affermato nella medesima ordinanza in ordine all'accettazione da parte del CI di far parte di un meccanismo complessivo di illiceità in modo stabile e duraturo» (vedi pag. 7 del provvedimento oggetto di ricorso). Le due affermazioni si pongono in palese contrasto logico perché il medesimo soggetto non può determinarsi ad agevolare in modo stabile e duraturo una cosca di stampo mafioso ed al contempo essere vittima dell'associazione stessa. I giudici di merito hanno, infine, affermato in modo illogico e contraddittorio che AL IN è ricorso ad un soggetto estraneo al suo contesto familiare di 2 origini non calabresi per procedere alle operazioni elusive, affermazione che per logica dovrebbe dimostrare l'assoluta estraneità del CI al contesto criminale oggetto di indagine. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.).
2. Il primo ed il secondo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso che gli stessi attengono alla analisi