Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2004, n. 16156
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I vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex agente (come dall'ex dipendente) di un'azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità' tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale (ai sensi dell'art. 1598, n. 3 cod. civ.) oppure, ove manchi qualsiasi collegamento tra l'autore del comportamento lesivo del principio di correttezza professionale ed un imprenditore concorrente di quello danneggiato, illecito extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), con tutte le differenti conseguenze anche in tema di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito; lo stesso sviamento di clientela è fonte di responsabilità contrattuale ove sia posto in essere dall'agente durante il rapporto oppure in violazione del patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia. L'accertamento di fatto (in ordine alla sussistenza dei comportamenti addebitati all'agente e alla loro conformità alla correttezza professionale) è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAB ASSICURAZIONI - COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI DI BOLOGNA SPA (già LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA) e LA FIDUCIARIA VITA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIER LUIGI D PALESTRINA, presso lo studio dell'avvocato A T, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LOSCHI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA via VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato G S, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 152/01 del Tribunale di MODENA, depositata il 13/03/01 - R.G.N. 152/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/04 dal Consigliere Dott. M D L;
udito l'Avvocato L per delega R;
udito l'Avvocato SERGES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale do Modena - in parziale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 28/29 febbraio 1996. appellata da F L ed, in via incidentale da La Fiduciaria -Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - s.p.a. e da La Fiduciaria vita s.p.a. - rigettava domanda risarcitoria ed opposizioni a decreti ingiuntivi proposte dalle società - mentre. Previa revoca di altro decreto ingiuntivo opposto, condannava le stesse società al pagamento del minore importo (oltre accessori), che avevano riconosciuto di dovere al L, a titolo di "credito provvigionale residuo", in dipendenza del rapporto di agenzia intercorso tra le parti - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- "le risultanze istruttorie inducono a concludere per la non riconducibilità dei comportamenti del L a violazioni significative di obblighi, negoziali e non, e, quindi (ad) una attività di concorrenza sleale, presupposto essenziale delle pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti";
- invero "non è emersa la prova di un rapporto causale determinante con l'iniziativa del L" per le disdette di contratti di assicurazione con le società, due delle quali sino pervenute, "durante i pochi giorni che trascorsero tra l'invio della lettera di recesso (delle società dal dedotto rapporto di agenzia: n.d.e.) e la sua operatività", mentre numerose altre sono pervenute successivamente;
- infatti le testimonianze degli assicurati (esclusion fatta per una de relato, smentita dagli interessati) hanno "univocamente chiarito che da una lettera circolare della società appresero che il L avrebbe cessato l'incarico;
che contattarono l'ex agente di loro iniziativa per la conoscenza di lungo periodo con esso;
che decisero in modo autonomo se se conservare o sciogliere i rapporti assicurativi";
- le circostanze - riferite dai testi - risultano, poi, avvalorate "in virtù di quelle nozioni di comune esperienza che (...), nel mondo moderno ed in un centro di ridotte dimensioni, la personalizzazione del vincolo assicurativo si instaura e si consolida non certo con le compagnie, tra l'altro astrattamente plurirappresentate, ma con l'agente che opera in loco, nel caso da decenni";
- pertanto "il quadro, così come emerso, non è suscettibile di riconducibilità alla figura ne' di obblighi contrattuali (ivi compresi quelli di fonte collettiva), ne' della concorrenza";
- pertanto non è fondata la pretesa risarcitoria delle società - in dipendenza dell'asserito comportamento illecito del L - mentre le società stesse sono tenute, e vanno perciò condannate, al pagamento dell'importo che riconoscono di dovere al L a titolo di provvigioni.
Avverso la sentenza d'appello, la CAB assicurazioni - compagnia di assicurazioni di Bologna - s.p.a. (già La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - s.p.a.) e La Fiduciaria vita s.p.a. propongono ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. L'intimato F L resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di
diritto (art. 2958, n. 3, e 2600 c.c.) - la CAB assicurazioni - compagnia di assicurazioni di Bologna - s.p.a. (già La Fiduciaria -