Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2021, n. 38331

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2021, n. 38331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38331
Data del deposito : 3 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 18078/2019 r.g. proposto da: Windowmist Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Properzio n. 5, presso lo studio dell'avvocato C C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A, giusta procura speciale per Notaio dott. 3 B D W di Pretoria (Repubblica Sudafricana) - prot. n. 003036 del 30.4.2019, con apostille del 2.5.2019;

- ricorrente -

contro

Italfondiario S.p.a., in proprio e nella qualità di procuratore della Castello Finance s.r.I., in persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n.1/a, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 530/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2021 dal Consigliere dott. R A;
lette le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate in data 22 dicembre e 21 dicembre 2020 rispettivamente dalla società ricorrente Windowmist Limited e dalla controricorrente Italfondiario s.p.a., nonché quella da ultimo depositata in data 6 ottobre 2021 sempre dalla società ricorrente Windowmist Limited;

FATTI DI CAUSA

1.La Windowmist limited propose, davanti al Tribunale di Bari, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 31.5.2016 e nei confronti di Italfondiario spa, in proprio e in qualità di procuratrice della Castello Finance s.r.I., domanda dichiarativa della nullità del contratto di mutuo del 26.10.93, concluso tra la Semeraro s.r.l. e la Mediocredito della Puglia s.p.a. e, conseguentemente, dell'estinzione dell'ipoteca contestualmente concessa - a garanzia del mutuo - dalla Alberghiero Semeraro Martino s.r.l. La Semeraro s.r.l. aveva infatti sottoscritto con il Mediocredito della Puglia s.p.a. contratto di mutuo ipotecario per lire 15.000.000.000 assistito da ipoteca sugli immobili della mutuataria, con la previsione della restituzione del mutuo in otto anni mediate ratei semestrali con la costituzione della somma mutuata in deposito infruttifero presso la stessa mutuante in attesa della prestazione delle previste garanzie.

2. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 4.11.16, accolse la domanda, condannando l'Italfondiario s.p.a. anche alla rifusione delle spese giudiziali.

3. Italfondiario, in proprio e nella predetta qualità sopra indicata, proponeva, dunque, appello - che veniva accolto dalla Corte di appello di Bari, con la sentenza qui di nuovo impugnata - mentre Windowmist Ltd. resisteva all'appello, reiterando le eccezioni di nullità del contratto di mutuo per impossibilità dell'oggetto e difetto di causa che erano state dichiarate assorbite in primo grado.

4. A sostegno dei propri assunti volti all'accoglimento dell'appello, il giudice distrettuale ha rilevato, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno, in quanto la sentenza del Tribunale di Bari, resa in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento Interedil s.r.l. (già Semeraro wAtiggt s.r.I.) e cheOveva statuivajnel senso dell'invalidità del medesimo contratto di mutuo, pur definitiva, era priva di efficacia ultrafallimentare, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un accertamento del credito compiuto nella sede endofallimentare. In secondo luogo, la Corte territoriale ha accertato la validità del contratto di mutuo del 26.10.93, oggetto di controversia, ritenendo acquisita la prova della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte della mutuataria, trattandosi eventualmente di mutuo condizionato alla prestazione delle garanzie reali e personali, con validità dell'ipoteca iscritta anche ai sensi dell'art. 2852 c.c. Infine, la Corte distrettuale ha rigettato l'appello incidentale dell'appellata volto ad accreditare l'impossibilità dell'oggetto del mutuo per incapacità materiale di restituire l'importo mutuato, non essendo provato che l'impedimento fosse originario e assoluto e ritenendo inoltre insussistente la denunziata carenza di causa in concreto ovvero di causa illecita in quanto tra le finalità di un'operazione di credito fondiario poteva invero rientrare anche l'utilizzazione della somma ottenuta per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il mutuo.

5. Windowmist Ltd. ricorre ora in cassazione contro la predetta sentenza della Corte d'appello di Bari affidando l'impugnazione a cinque motivi, illustrati da memoria, mentre resiste con controricorso la società Italfondiario s.p.a., anch'esso illustrato da memoria.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 6213 del 2021, la prima Sezione civile di questa Corte, "Ritenuta l'opportunità di approfondimento dei principi regolatori della materia e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio", ha rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere il giudice d'appello disatteso gli effetti del "giudicato esterno" di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2081/11 (resa nella sede del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza del contratto di mutuo), avente ad oggetto la nullità del medesimo contratto di mutuo di cui all'odierna controversia e, conseguentemente, dell'ipoteca apposta sui beni immobili di proprietà della Windowmist Ltd., costituendo l'accertata nullità del contratto di mutuo la premessa necessaria ed il fondamento logico della nullità del pignoramento.

1.1 Il motivo è infondato.

1.1.1 Come correttamente rilevato anche dalla Procura Generale nelle conclusioni scritte depositate il 28 settembre 2021, l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cod. proc. civ. dal Tribunale di Bari in data 4.11.2016 non ha affatto riconosciuto il giudicato esterno invocato dall'odierna ricorrente Windowmist Ltd., avendo al contrario respinto la relativa eccezione per aver affermato che il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2081 del 27.10.2011 aveva statuito la nullità del pignoramento e non già del mutuo, senza che tale statuizione fosse stata poi impugnata con appello incidentale dall'attuale società ricorrente Windowmist Ltd. A tanto era infatti onerata quest'ultima, stante la sua soccombenza teorica su tale questione preliminare nel giudizio di prime cure, non potendo invero soccorrere neanche l'art. 346 cod. proc. civ. che si riferisce non alle domande ed eccezioni rigettate in danno dell'appellato vittorioso, ma a quelle su cui il giudice non abbia pronunciato in quanto assorbite.Del resto, non può neanche essere revocato in dubbio che se la sussistenza o meno di un giudicato esterno sia stata a sua volta oggetto di accertamento all'interno del processo, tale accertamento fa stato tra le parti se la relativa statuizione non venga - come avvenuto nel caso in esame - impugnata, ciò valendo sia nell'ipotesi in cui ad accertare l'assenza o meno del giudicato precedente sia il giudice di ultima istanza del giudizio successivo sia che quest'ultimo giudice si limiti a prendere atto del giudicato interno maturato sulla questione già decisa dal giudice di primo grado, senza impugnazione della parte interessata.

1.1.2 Ma vi è di più. Anche a non voler considerare tale preliminare ed assorbente profilo di infondatezza della doglianza, risulta insuperabile la considerazione che non può, comunque, in alcun modo predicarsi la formazione di un giudicato esterno sul profilo della pretesa "nullità" del contratto di mutuo per difetto del requisito della consegna del denaro mutuato al mutuatario (traditi° rei), giudicato scaturente dalla sopra ricordata sentenza del Tribunale di Taranto resa in sede di opposizione all'esecuzione (e passata in giudicato per la declaratoria di improcedibilità dell'appello della Corte di appello di Lecce con sentenza n. 53 del 8.2.2016), posto che il tribunale tarantino si era invero limitato, in quel contesto decisorio, a statuire che l'atto pubblico era inidoneo, ai sensi dell'art. 474, 2 comma, cod. proc. civ., a costituire titolo esecutivo per iniziare e proseguire il relativo procedimento esecutivo immobiliare in quanto si trattava di mutuo condizionato in relazione al quale l'avveramento delle condizioni non poteva risultare dal contratto di mutuo rogato per atto pubblico notarile quanto piuttosto da altri atti esterni non aventi le medesime caratteristiche formali, con la conseguenza che il pignoramento - e solo il pignoramento, e non già il mutuo - dovesse considerarsi affetto da nullità. Si può dunque concludere con sicurezza nel senso che la doglianza proposta dalla società ricorrente non è fondata perché il giudicato esterno invocato dalla Windowmist Ltd. non si è mai formato sul profilo della "nullità" del contratto di mutuo per difetto del requisito della traditi° rei, come peraltro già accertato dal Tribunale di Bari
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