Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08127

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08127
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile P A nato a CONSELVE il 27/08/1974 nel procedimento a carico di: SICCHIERI GVANNI nato a VILLAMARZANA il 26/09/1956 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. B M per la parte civile ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. G P, per l'imputato che conclude per la inammissibilità del ricorso e per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 ottobre 2017 il Giudice di Pace di Rovigo ha assolto l'imputato S dal reato di cui all'art.594 cod. pen. perché non più previsto dalla legge come reato e dal reato di cui all'art.612 cod. pen. perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste;
ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, il reato di cui all'art.582 cod. pen. per avere il S provocato a P A lesioni al collo percuotendolo violentemente con le mani. A seguito dell'appello proposto dalla costituita parte civile avverso la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica con sentenza del 22 febbraio 2022 ha confermato la impugnata sentenza condannando la parte civile al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. In particolare, evidenzia la difesa che l'art.131 bis cod. pen. non è applicabile al procedimento davanti al Giudice di pace;
né sussistevano i presupposti per l'applicazione del corrispondente istituto previsto nel processo del Giudice di pace di cui all'art. 34 e ss. Divo 274/00 dal momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 44968/2021), la intervenuta costituzione di parte civile esclude la non opponibilità della persona offesa, requisito necessario per la definizione del procedimento ai sensi del richiamato art. 34. Lamenta inoltre il ricorrente che per il deposito della motivazione il Giudice di pace ha previsto il termine di 30 giorni laddove la disciplina del Giudice di pace esclude la possibilità di un termine per il deposito
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