Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2022, n. 07279
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BO IN nato a [...] il [...];
AB IN IN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/05/2021 della corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 maggio 2021, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 2 ottobre 2019 del tribunale di Livorno, con cui BO IN e AB IN IN sono stati condannati rispettivamente in relazione ai reati di cui agli artt. 655 cod. pen. e 6 bis L. 401/89 , e 5 L. 152/75, 655 cod. pen. e 6 bis L. 401/89. 2. Avverso la predetta sentenza BO IN e AB IN IN mediante il proprio difensore propongono ricorso per cassazione, deducendo un comune motivi di impugnazione.
3. Deducono la mancanza e/o illogicità della motivazione oltre al vizio di errata applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato ex art. 6 ter L. 401/89. Non sarebbe provato che l'oggetto detenuto da entrambi i ricorrenti fosse "atto ad offendere". Si contesta che la corte abbia invertito l'onere probatorio quanto all'AB, e si aggiunge la sussistenza del ragionevole dubbio giustificativo dell'assoluzione in ragione della sussistenza di plurime condotte lecite. La sentenza sarebbe logicamente viziata, avendo invertito le regole dell'ermeneutica, essendosi proceduto ad una sorta di presunzione di colpevolezza a carico del ricorrente, cui adattare le risultanze probatorie. Sarebbe violato l'art. 192 cod. proc. pen., non essendosi individuati elementi da cui desumere la sussistenza del reato, ed emergendo così un mero