Cass. civ., sez. I, sentenza 09/12/2021, n. 39124

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/12/2021, n. 39124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39124
Data del deposito : 9 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ata pubblicazione 09/12/2021o il 6/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2021 dal cons. A P;
lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N, che chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L’Avv. G I, con ricorso ex art. 101 l. fall. ante riforma, chiedeva di essere ammesso al passivo di L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa per la complessiva somma di € 4.965.401,13 per crediti professionali. L’Avv. M C, già commissario liquidatore de L’Edera, nel costituirsi in giudizio sollecitava la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso presentato dall’Avv. I, in quanto l’accertamento definitivo dell’inesistenza giuridica della procedura concorsuale di L’Edera aveva determinato il venir meno dei poteri amministrativi e gestionali del commissario liquidatore e la riviviscenza delle funzioni spettanti agli organi ordinari della società. Il giudice delegato, con proprio decreto del 27 luglio 2017, dichiarava l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Avv. I.

2. L’Avv. I, nel proporre opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall., denunciava il carattere inesistente o abnorme del provvedimento reso, dato che il giudizio contenzioso era stato deciso non dal Tribunale in composizione collegiale, bensì dal giudice delegato con decreto monocratico.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 7982/2019 Numero sezionale 4385/2021 Numero di raccolta generale 39124/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 Il Tribunale di Roma, con decreto del 6 febbraio 2019, pur riconoscendo che il ricorso tardivo ex art. 101 l. fall. presentato dall’Avv. I, soggetto alla previgente disciplina, doveva essere rimesso al collegio per la decisione, riteneva inammissibile l’opposizione. Infatti – a parere del collegio di merito – la violazione dell’art. 50-bis cod. proc. civ. non integrava un vizio di costituzione del giudice, ma atteneva alla ripartizione degli affari all’interno del Tribunale, determinava una nullità da far valere in sede di impugnazione insieme ai motivi di gravame e non mutava la natura di sentenza del provvedimento reso a decisione della questione che era stata oggetto di giudizio. Il provvedimento impugnato, avendo natura di sentenza in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, non era quindi suscettibile di opposizione ex art. 98 l. fall. ma doveva essere impugnato di fronte alla Corte d’appello.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso l’Avv. G I prospettando un unico motivo di doglianza, a cui ha resistito con controricorso l’Avv. M C, nella veste già ricoperta di commissario liquidatore di L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 7982/2019 Numero sezionale 4385/2021 Numero di raccolta generale 39124/2021 Data pubblicazione 09/12/2021

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il motivo presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione: i) degli artt. 98 e 101 l. fall., anche in relazione agli artt. 132 e 50-bis cod. proc. civ., poiché il ricorso è stato deciso con decreto del giudice delegato anziché con sentenza collegiale;
ii) degli artt. 132 e 50-bis cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 101 l. fall., e dei principi che disciplinano il provvedimento anomalo perché assunto con deviazione della forma;
iii) dell’art. 101 l. fall. nonché dei principi che disciplinano il provvedimento abnorme e quindi inesistente, in quanto l’atto proveniva da un organo giudiziario che aveva oltrepassato i suoi poteri;
iv) del principio di affidamento incolpevole, operante sul piano processuale, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve essere fatta tenendo conto della prevalenza della forma sulla sostanza;
v) dei principi che, in caso di provvedimento abnorme e quindi inesistente e totalmente estraneo all’ordinamento processuale, consentono alla parte che abbia interesse alla rimozione dell’atto di far ricorso a qualsiasi mezzo di impugnazione e al giudice di rilevare d’ufficio una simile abnormità. In tesi di parte ricorrente il provvedimento emesso dal giudice delegato aveva carattere anomalo e abnorme perché era stato reso da un giudice privo del potere decisorio e con una forma diversa da quella di sentenza, con deviazione dalle norme regolanti il procedimento previsto dall’art. 101 l. fall. nel testo applicabile ratione temporis. In presenza di simili caratteristiche del provvedimento impugnato il Tribunale ha erroneamente ritenuto non solo che lo stesso fosse affetto da nullità per violazione delle norme processuali di ripartizione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 7982/2019 Numero sezionale 4385/2021 Numero di raccolta generale 39124/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 degli affari all’interno di un ufficio giudiziario, da censurare con i normali mezzi di impugnazione, ma anche che la diversa composizione dell’organo giudicante non fosse idonea a mutare la natura di sentenza del provvedimento pronunciato, quando invece doveva essere applicato il principio di prevalenza della forma effettivamente assunta dalla statuizione impugnata, a tutela dell’ affidamento incolpevole della parte interessata, e il principio dell’apparenza, elaborato dalla giurisprudenza proprio per risolvere i casi in cui il vizio risiede nell’errata qualificazione dell’azione proposta o del tipo di tutela richiesta dalle parti. La natura del provvedimento, assunto dal giudice delegato in luogo del collegio con un’abnorme distorsione di funzioni, inoltre faceva sì che lo stesso potesse essere rimosso con qualsiasi rimedio previsto dal codice di rito, e quindi anche con l’opposizione ex art. 98 l. fall.. Una simile abnormità, peraltro, doveva essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, stante l’interesse del sistema ad espellere dall’ordinamento una statuizione di tal natura.
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