Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2006, n. 981

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In tema di illeciti amministrativi sanzionabili, il principio generale di cui all'art. 3 della l. n. 689/81, secondo il quale ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, va coordinato con il principio, anch'esso fondamentale, di tipicità, con la conseguenza che se la fattispecie prevista dalla norma sanzionatrice configura un'azione od omissione che implichi necessariamente l'intenzionalità lesiva, nella quale si sostanzia il dolo, risulta inapplicabile la regola dettata dalla predetta disposizione. Pertanto, poichè la norma della legge reg. delle Marche n. 10 del 1997, che punisce l'abbandono degli animali da affezione, allo scopo di tutelare gli stessi e contenere il fenomeno del randagismo, delinea una condotta caratterizzata da un'intenzionale "derelictio" (diversamente da quanto previsto dall'art. 672 cod.pen. e successive modifiche relativo allo smarrimento di animali, che sanziona anche il malgoverno degli animali pericolosi, non custoditi con "le debite cautele"), va cassata la sentenza del giudice di merito che, in caso di smarrimento di un animale domestico, abbia ritenuto l'autore del fatto responsabile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 115 cod.proc. civ., il giudice può porre a base della decisione, non costituiscono presunzioni "iuris et de iure", dovendo pertanto il giudice accogliere le richieste istruttorie finalizzate a contrastare l'applicabilità, nella specie, delle ravvisate presunzioni. (Fattispecie relativa a opposizione a sanzione amministrativa per abbandono di animale domestico: la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva negato la prova circa lo smarrimento dell'animale e le ricerche effettuate dal proprietario, presumendo che il ritrovamento nei pressi di un'area di servizio dell'autostrada dimostrasse che l'animale era stato ivi intenzionalmente abbandonato, in conformità a un diffuso malcostume).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2006, n. 981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 981
Data del deposito : 19 gennaio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6A, presso lo studio dell'avvocato VITALE ELIO, che lo difende unitamente all'avvocato FABIANI MAURIZIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
COMUNE NUMANA, in persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 68, difeso dall'avvocato FATICHENTI FRANCO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 725/01 del Giudice di pace di ANCONA, depositata il 30/11/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/05 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;

udito l'Avvocato FATICHENTI Franco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento del ricorso per vizi in iure e motivazione denominati con assorbimento della eccezione di legittimità costituzionale. Cassazione con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Ancona depositato il 6/02/2001 RN GI propose, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, rituale opposizione avverso l'ordinanza sindacale del Comune di Numana in data 8/01/2001, con la quale, a seguito di verbale di accertamento del 13/02/2000 della locale polizia municipale, gli era stata ingiunto il pagamento della somma di L. 300.000, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione della L.R. delle Marche n. 10 del 1997, art. 10 in relazione al contestato abbandono di un cane di sua proprietà, rinvenuto il 25/11/2000 all'interno di un'area dell'autostrada in quel territorio comunale, poi ritirato presso un locale canile il 27/11/2000 dal ricorrente. L'opponente, premesso che si era trattato di un temporaneo smarrimento del cane, solitamente custodito nella propria azienda recintata a confine con l'area autostradale, contestava l'applicabilità alla fattispecie della norma sanzionatoria suddetta, a suo avviso riferibile alle sole condotte di volontario abbandono o di omesso ritiro dell'animale dopo il suo ritrovamento. Costituitosi il Comune, contestava, sia in punto di fatto, sia in diritto, il fondamento dell'opposizione, ribadendo la legittimità della pretesa sanzionatoria.
Con sentenza del 30/11/2001 l'adito giudice respingeva l'opposizione, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente Comune.
Il giudicante, premessa una generica dichiarazione d'inammissibilità delle censure e deduzioni non esposte nell'atto introduttivo e non "riferite all'autorità competente a ricevere il rapporto, con gli scritti difensivi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18", rilevato in fatto che il cane era stato trovato dalla polizia stradale "in stato di abbandono" nei pressi di un'area di servizio dell'autostrada e che, essendo "cognizione di comune esperienza che le autostrade sono recintate", riteneva doversi presumersi che il cane doveva essere stato colà "trasportato ..a bordo di un veicolo e poi abbandonato", secondo un diffuso malcostume, che la norma regionale si proponeva appunto di contrastare;
soggiungeva che, comunque, la tesi del ricorrente, di essersi adoperato per ritrovare l'animale, dopo averne constatata la scomparsa, oltre che indimostrata, era anche irrilevante, tenuto conto che delle violazioni per le quali è applicabile una sanzione amministrativa l'autore risponde, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa, e che quest'ultima quantomeno era configurabile nella specie, in cui l'animale non era stato custodito con la dovuta diligenza.
Avverso detta sentenza il GI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Resiste il Comune di Numana con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione della L.R. n. 10 del 1997, della Regione Marche, art. 10 censurandosi l'accezione estensiva del concetto di abbandono fornito dal giudicante, ai fini dell'individuazione della

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