Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2004, n. 9491
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In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all'esercizio della professione, adottato "ex legibus" nn.536 del 1949 e 576 del 1980 e dotato di efficacia immediata, e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art.50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un'eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG OM, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato OM VICINI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINICIO NARDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE GENOVA;
- intimati -
avverso la decisione n. 55/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 11/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 18/03/04 dal consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Domenico VICINI, per delega dell'avvocato Vinicio nardo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Domenico GA, con tre ricorsi solo personalmente sottoscritti, tutti del 19 marzo 2002, ha impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense altrettante decisioni rese dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova in data 12 maggio 2001 e notificategli il 27 febbraio 2002, con la prima e con la terza delle quali gli era stata inflitta la sanzione della sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale, rispettivamente per dodici e per due mesi, mentre con la seconda era stata disposta nei suoi riguardi una sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato nella ravvisata sussistenza di una sua condotta lesiva della dignità e del decoro professionale concretatasi, da un lato, nell'aver omesso di provvedere all'invio del mod. 5/93 (redditi professionali e volume d'affari i.v.a. prodotti nell'anno 1992) alla Cassa di previdenza forense, e, dall'altro, nell'aver omesso di provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione relativa all'anno 1998.
Il Consiglio nazionale forense, con decisione del 28 novembre 2002, depositata l'11 aprile 2003, ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto "proposti e sottoscritti dall'Avv. GA personalmente, senza cioè l'assistenza o la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale".
Il consiglio anzidetto, per motivare la resa pronuncia, ha osservato:
"...la funzione di avvocato che il ricorrente si attribuisce nei ricorsi in discussione non poteva peraltro sussistere posto che con il contestato provvedimento 12 maggio 2001 - 28 gennaio 2002 (nei procedimenti riuniti n. 29/96 e 74/2000) il Consiglio dell'Ordine di Genova aveva irrogato all'Avv. GA la sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato.
Il sistema delineato dal combinato disposto dell'art. 9 n. 2 legge 11 febbraio 1992 n. 141 e dell'art. 2, co, 3, legge 3 agosto 1949 n. 536, che regola la soggetta materia, configura infatti a carico del
responsabile dell'infrazione dell'obbligo della prescritta comunicazione alla Cassa forense un provvedimento (sospensione dell'assistito dall'esercizio professionale) di natura amministrativa (e non giurisdizionale dal momento che il rinvio alle forme del procedimento disciplinare ha il solo scopo di garantire la tutela del diritto di difesa all'iscritto, mentre al professionista è concessa la possibilità di far immediatamente cessare la detta sospensione mediante il pagamento di quanto dovuto...), dotato di immediata esecutorietà, non soggetto a limiti di tempo e che, in definitiva, è giustificato dal mero riscontro dell'omissione o del ritardo della dovuta comunicazione avendo come fine precipuo il soddisfacimento della regolare contribuzione previdenziale.
Alla luce di tali considerazioni - valevoli anche, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949 n. 546, cit., per il mancato pagamento della quota di
iscrizione al proprio Consiglio dell'Ordine- è giocoforza concludere che il GA, al momento della proposizione del ricorso era sprovvisto dello ius postulandi presso l'adito organo giurisdizionale, non potendo egli, in conseguenza della comminatagli sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, immediatamente esecutiva e decorrente dalla data di comunicazione all'interessato difendersi da solo dinanzi a questo Consiglio nazionale.
...in tema di difesa personale della parte, la norma generale, di cui all'art. 86 c.p.c. (secondo la quale la parte stessa, se e quando abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore) deve essere correlata con le norme speciali dell'ordinamento forense e, segnatamente, con gli artt. 1, 7 e 33 r.d.l. n. 1578/1933 e 60 r.d. n. 37/34. Deve, quindi ritenersi che nessuno possa esercitare le funzioni di avvocato se non sia iscritto all'albo professionale;
che le funzioni di rappresentanza e difesa davanti a qualsiasi giurisdizione speciale debbano essere assunte da un avvocato iscritto all'albo speciale;
che nel procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense il professionista interessato (che abbia ius postulandi innanzi a giudice non specializzato) possa essere assistito da un avvocato iscritto all'albo speciale, munito di mandato speciale.
In definitiva, non è consentito a chiunque di svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al Consiglio nazionale forense, potendo tali funzioni essere esercitate soltanto da colui al quale la legge professionale attribuisce il relativo potere, in relazione alle sue qualità professionali che abbiano giustificato, in precedenza, l'iscrizione all'albo.
Solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio nazionale