Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2019, n. 11180
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la seguente SENTENZA sul ricorso 30050-2017 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende;- ricorrente - 2019 contro L FTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell'avvocato V C, rappresentata e difesa dall'avvocato R D G;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2952/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 90/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. L C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato M M per delega verbale Avvocato R P;udito l'Avvocato R D G. RGN. 30050/2017 FATTI DI CAUSA 1)Con sentenza n.879 del 2006 il tribunale di Cassino dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da F L con Poste Italiane spa, condannando la società alla riammissione in servizio della lavoratrice presso l'originaria sede di lavoro nel comune di Sora . 2) Poste Italiane, riassunta formalmente in servizio la lavoratrice, ne disponeva il trasferimento nel Comune di Ariano nel Polesine a far data dal 10.10.2007, dopo aver comunicato alla ricorrente l'inesistenza di posti disponibili nell'ufficio sito nel comune di Sora. Non prendendo servizio la L presso la nuova sede, seguiva lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata e quindi lettera di licenziamento del 13.2.2008. 3)La L impugnava il licenziamento dinanzi al tribunale di Frosinone che respingeva la domanda diretta a far accertare l' illegittimità del trasferimento e quindi del licenziamento. 4)La corte d'appello di Roma con sentenza n.5488 del 2016, in questa sede impugnata, ha riformato la sentenza di primo grado e accertato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo che la società non avesse fornito la prova, sulla stessa incombente, delle ragioni idonee a sorreggere il trasferimento, non essendo sufficiente la produzione di un tabulato che riportava un elenco dei comuni, asseritamente privi di posti disponibili, in quanto "eccedentari" per copertura dei posti superiore al 109%, come stabilito dall'accordo sindacale del 29.7.2004, stipulato da Poste Italiane e le OOSS. 5)Per la corte distrettuale poi l'inadempimento della società alla propria obbligazione sinallagmatica di riammettere in servizio la L nel comune di cui non aveva provato la c.d."eccedentarietà", in assenza di ragioni tecniche , organizzative e produttive che legittimassero il trasferimento, aveva determinato il legittimo rifiuto opposto dalla lavoratrice di assumere servizio in una sede diversa da quella a lei spettante.RGN. 30050/2017 6) Pertanto, sussistendo i presupposti per l'operatività dell'art.1460 c.c., doveva ritenersi giustificata la protratta assenza dal servizio della lavoratrice, con conseguente annullamento del licenziamento in essenza di una giusta causa. 7) Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa affidato a tre motivi, a cui ha opposto difese la L con controricorso. Sono state depositate memorie da entrambe le parti ai sensi dell'art.378 c.p.c. RAGIONE DELLA DECISIONE 8) Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e /o falsa applicazione dell'art. 2013 c.c., dell'accordo quadro del 29.7.2004 , nonché dell'art.37 del CCNL del 2003, in relazione all'art.360 c.l.n .3 c.p.c.. : la corte territoriale, pur dando atto che le riammissioni in servizio erano state regolate con apposita disciplina collettiva con l'accordo sindacale in cui le parti si davano atto che le condizioni dell'accordo rispondevano alle ragioni di carattere tecnico organizzativo e produttivo di cui all'art.37 del contratto collettivo, non ha ritenuto che fosse stato assolto l'onere probatorio da parte di Poste spa, la quale invece aveva seguito la procedura di cui all'accordo sindacale che espressamente prevede la ricollocazione in altra sede del dipendente, una volta risultante un' eccedentarietà - ossia una saturazione di posti vacanti presso la sede di provenienza. 10) Con il secondo motivo si deduce la violazione e /o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art.115 c.p.c.in relazione all'art.360 c.
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