Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/03/2018, n. 06783

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/03/2018, n. 06783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06783
Data del deposito : 19 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7132-2013 proposto da: V CAUDIO C.F. VLNCLD44M13G337S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO

10, presso lo studio dell'avvocato E D, che _(:) rappresenta e difende unitamente all'avvocato F B, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro 2017 C.E.IM. PACKING S.R.L. ;
5063 - intimata - avverso la sentenza n. 330/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/09/2012 R.G.N. 796/2007;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. -, RG. 7132/2013 RILEVATO che, previo ricorso al Tribunale di Parma, C V ne otteneva il provvedimento monitorio con cui veniva ingiunto alla

CEIM

Packing srl il pagamento in suo favore, già collaboratore coordinato e continuato della società, della somma di euro 298.416,82, oltre accessori, a titolo di importo dovuto per anticipato recesso operato con delibera del Consiglio di amministrazione del 18.10.2005;
che, a seguito di opposizione della

CEIM

Packing srl, giudizio nel quale vi era stata anche la chiamata in causa di G F, l'adito Tribunale di Parma, con sentenza in data 12.2/27.3.2007, revocato il decreto ingiuntivo, accertava e dichiarava la validità ed efficacia del contratto del 13.7.2005 stipulato tra la società e C V;
condannava la medesima società al risarcimento dei danni quantificati in euro 135.000,00 e condannava, altresì, il citato V alla corresponsione, in favore della società, per i titoli indicati al punto V del ricorso in opposizione, delle somme di euro 1.453,98 (anno 2003) ed euro 9.824,94 (anno 20055), respingendo le altre domande;
che con la sentenza n. 330/2012 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di 10 grado respingendo sia l'appello principale, proposto da C V, sia quello incidentale spiegato dalla

CEIM

Packing srl;
che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione C V affidato a quattro motivi, illustrati con memoria;
che la

CEIM

Packing srl e G F sono rimasti intimati;
che il PG ha formulato richieste scritte concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO che

, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale avvalorato la tesi del primo giudice, circa la possibilità di ridurre, nel caso in esame, l'entità della penale sebbene tale potere correttivo fosse escluso in quanto la relativa determinazione era conforme a legge e non era preordinata a realizzare interessi che non apparivano meritevoli di tutela secondo I 4e l'ordinamento giuridico;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc e 115 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto che il V, in relazione alla condanna al pagamento della somma di euro 9.824,94 disposta in favore della società, non avesse contestato adeguatamente la richiesta restitutoria quando, invece, tale pretesa non era stata assolutamente specificata né giustificata;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art.653 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto i giudici di secondo grado che, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio che si instaurava fosse unico con possibilità di liquidare le spese anche della fase monitoria;
4) la violazione dell'art. 2029 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per essere stato erroneamente negatogli il diritto al riconoscimento della voce "ferie" (indicata nel conteggio per euro 6.357,33) in quanto l'indennità per ferie non godute ha carattere retributivo e va inserita anche nel caso di recesso senza giusta causa, in modo parametrato alla retribuzione pattuita;
che il primo motivo non è fondato: la Corte territoriale, nel valutare l'esercizio del potere di riduzione della penale, non è incorsa in alcuna violazione di legge essendosi attenuta ai principi più volte espressi in sede di legittimità (cfr. Cass.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi