Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20458
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M O Y ARDO nato a CALI VALLE (COLOMBIA) il 27/01/1988 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato l'impugnazione presentata da Y A M O avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, 1'11 settembre 2020, ha confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dallo Stato, applicata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 235 cod. pen.. Ha, in proposito, rilevato che M O è portatore di attuale pericolosità sociale, da ritenersi prevalente, nel contemperamento degli opposti interessi, sulla tutela della sua sfera affettiva e familiare. 2. Y A M O propone, con l'assistenza dell'avv. R C, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato senza considerare che egli, scontata la pena per il reato commesso, ha cambiato stile di vita, formato una famiglia e cercato di reperire un'attività lavorativa lecita e, quindi, sulla scorta di un fallace apprezzamento della sua pericolosità sociale. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge in relazione al pregiudizio all'unità ed alla vita familiare arrecatogli da una decisione che, ponendosi in contrasto anche con la normativa sovranazionale e gli interventi della Corte costituzionale, gli impedisce di coltivare le relazioni con la moglie ed il figlio, residenti in Italia e perfettamente inseriti nel tessuto sociale ed economico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 235 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che il giudice ordina l'espulsione dello straniero, ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla pena della reclusione per un tempo superiore ai due anni. In quanto misura di sicurezza personale, tale espulsione trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen. e può, dunque, essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti — alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., richiamati dall'art. 203 cod. pen. — la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.
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