Cass. pen., sez. II, sentenza 03/01/2018, n. 00051

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/01/2018, n. 00051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00051
Data del deposito : 3 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOdalla parte civile SANFILIPPO ANTONELLA nato il 12/07/1973 a AGRIGENTO nel procedimento a carico di: A GIUSY nato il 06/03/1973 a AGRIGENTO avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE

CRESCIENZO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio Udito il difensore, avvocato S R, per la resistente A, che insiste per il rigetto dei ricorsi. L' avvocato M chiede l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 19.1.2015 il Tribunale di Agrigento ha dichiarato A Giusy colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., per essersi appropriata della somma di C 10.637,00 di cui aveva il possesso siccome temporaneamente prestata da S A;
per l'effetto l'A veniva condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 300,00 di multa oltre: a) al pagamento delle spese processuali (riconosciuti i benefici di legge di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.);
b) al risarcimento del danno in favore del- la parte civile costituita,0 liquidato in C 6.500,00;
c) alla rifusione delle spese processua- La difesa dell'imputata interponeva appello chiedendo: 1) la dichiarazione di improcedibi- lità dell'azione penale per mancanza della querela;
2) l'assoluzione dell'imputata nel me- rito mancando la prova che la somma oggetto dell'imputazione fosse stata consegnata all'imputata stessa;
3) il riconoscimento delle attenuanti generiche, la riduzione della pe- na al minimo edittale. La Corte d'Appello, con sentenza 13.10.2016
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