Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2021, n. 06623
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G, nato il 21/11/1957 a Gaiarine avverso l'ordinanza del 12/06/2020 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. G G, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2020 il Tribunale di Pordenone ha confermato in sede di riesame il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di P G in data 7 maggio 2020, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a vincolo un Ipad Apple, un Iphone 11, due stampate mali del 3 novembre e del 3 dicembre 2019, in relazione al reato di cui agli artt 318, 321 cod. pen., avente ad oggetto un patto corruttivo intercorso con il funzionario F F dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone.
2. Ha proposto ricorso il P tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.125 e 253 cod. pen. per mancanza del fumus delicti o per mancanza di motivazione in ordine al fumus e alla relazione di pertinenzialità tra le res e il reato in contestazione. Dopo un'ampia premessa sull'articolazione della vicenda giudiziaria, connotata anche dall'emissione di misura interdittiva per lo stesso fatto, annullata dal Tribunale di Trieste che non ha ravvisato una corrispettività tra prestazioni, e da un decreto del P.M. che aveva inteso convalidare il sequestro e disporre sequestro sulle res vincolate in base al decreto precedente, decreto parimenti annullato dal Tribunale di Pordenone, segnala che il Tribunale aveva formulato in ordine al fumus una motivazione apodittica, smentita dagli elementi evincibili dagli atti acquisiti. Non avrebbe potuto costituire utilità il prestito occasionale per una sola volta di un furgone, mentre già il GIP in sede di applicazione di misura interdittiva aveva escluso che i generi alimentari ritirati dal Florean il 16 dicembre 2019 costituissero regalie del P, essendo state consegnate a quest'ultimo al ritorno del Florean. Difettava il carattere retributivo di reciproche prestazioni, al di là di accessi abusivi del Florean presso banche dati, semmai integranti il non contestato delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. In realtà i reciproci favori avevano origine nel rapporto di amicizia che lega il P e il Florean, fermo restando che il Florean in data 16 dicembre 2019 aveva preso il furgone non per interesse personale ma per ritirare i panettoni ordinati per conto di Solvepi, la società del P. Pur dovendo valutare la configurabilità del reato, il Tribunale avrebbe dovuto comunque espletare il controllo sulla base degli elementi rappresentati, al fine di verificare l'idoneità degli elementi a giustificare l'espletamento di indagini per acquisire elementi ulteriori. Inoltre avrebbe dovuto considerarsi che il prestito del furgone rientrava comunque tra le utilità di modesta consistenza, riconducibili a donativi d'uso e di modico valore, ciò che il Tribunale aveva escluso sulla base di una valutazione che non si era confrontata con le deduzioni difensive.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e apparenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie.Rileva che il decreto del P.M. era privo di motivazione in ordine
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. G G, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2020 il Tribunale di Pordenone ha confermato in sede di riesame il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di P G in data 7 maggio 2020, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a vincolo un Ipad Apple, un Iphone 11, due stampate mali del 3 novembre e del 3 dicembre 2019, in relazione al reato di cui agli artt 318, 321 cod. pen., avente ad oggetto un patto corruttivo intercorso con il funzionario F F dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone.
2. Ha proposto ricorso il P tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.125 e 253 cod. pen. per mancanza del fumus delicti o per mancanza di motivazione in ordine al fumus e alla relazione di pertinenzialità tra le res e il reato in contestazione. Dopo un'ampia premessa sull'articolazione della vicenda giudiziaria, connotata anche dall'emissione di misura interdittiva per lo stesso fatto, annullata dal Tribunale di Trieste che non ha ravvisato una corrispettività tra prestazioni, e da un decreto del P.M. che aveva inteso convalidare il sequestro e disporre sequestro sulle res vincolate in base al decreto precedente, decreto parimenti annullato dal Tribunale di Pordenone, segnala che il Tribunale aveva formulato in ordine al fumus una motivazione apodittica, smentita dagli elementi evincibili dagli atti acquisiti. Non avrebbe potuto costituire utilità il prestito occasionale per una sola volta di un furgone, mentre già il GIP in sede di applicazione di misura interdittiva aveva escluso che i generi alimentari ritirati dal Florean il 16 dicembre 2019 costituissero regalie del P, essendo state consegnate a quest'ultimo al ritorno del Florean. Difettava il carattere retributivo di reciproche prestazioni, al di là di accessi abusivi del Florean presso banche dati, semmai integranti il non contestato delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. In realtà i reciproci favori avevano origine nel rapporto di amicizia che lega il P e il Florean, fermo restando che il Florean in data 16 dicembre 2019 aveva preso il furgone non per interesse personale ma per ritirare i panettoni ordinati per conto di Solvepi, la società del P. Pur dovendo valutare la configurabilità del reato, il Tribunale avrebbe dovuto comunque espletare il controllo sulla base degli elementi rappresentati, al fine di verificare l'idoneità degli elementi a giustificare l'espletamento di indagini per acquisire elementi ulteriori. Inoltre avrebbe dovuto considerarsi che il prestito del furgone rientrava comunque tra le utilità di modesta consistenza, riconducibili a donativi d'uso e di modico valore, ciò che il Tribunale aveva escluso sulla base di una valutazione che non si era confrontata con le deduzioni difensive.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e apparenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie.Rileva che il decreto del P.M. era privo di motivazione in ordine
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